Corte costituzionale
Sentenza n. 121/1957
Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/1957
- Data di deposito
- 8 luglio 1957
- Data di decisione
- 3 luglio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Cappi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 113, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 504
Gli artt. 68 e 113 del T.U. delle leggi di p.s. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sono diversi per contenuto e finalita', in quanto l'uno riguarda, oltre alle rappresentazioni teatrali o cinematografiche, che in molti casi possono essere considerate manifestazioni del pensiero ai sensi dell'art. 21 Cost., una lunga serie di altri fatti che non hanno a che vedere con la manifestazione del pensiero, laddove l'altro si occupa esclusivamente di stampa e di comunicazioni al pubblico con uso di mezzi luminosi od acustici, cioe', in una forma od altra, di manifestazioni del pensiero. Inoltre, mentre l'art. 68 mira ad evitare che i fatti in esso elencati possano in certi casi avere conseguenze pregiudizievoli per altri diritti e beni che pur sono tutelati dalla Costituzione, l'art. 113 mira invece, per mezzo di licenze e divieti, a limitare indiscriminatamente pubbliche manifestazioni di pensiero. Pertanto e' infondata la parificazione dei due articoli.
Massima n. 505
La norma che attribuisce un diritto non esclude la disciplina del suo esercizio, anche se da tale disciplina puo' derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso. Di conseguenza, per quanto riguarda il diritto di libera manifestazione del pensiero e' da escludere che la Costituzione abbia consentito attivita' le quali turbino la tranquillita' pubblica, ovvero abbia sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati. Cfr.: sent. n. 1 del 5 giugno 1956.
Massima n. 506
L'art. 68 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che stabilisce il divieto di dare in pubblico determinati spettacoli e trattenimenti senza licenza del questore, non e' incompatibile con l'art. 21 della Costituzione, che garantisce il diritto di libera manifestazione del pensiero. In virtu' di detto art. 68 all'autorita' di p.s. non sono consentiti il controllo e la censura sul pensiero che si esprime negli spettacoli e trattenimenti pubblici, ma soltanto poteri di polizia tra i quali rientra quello di controllare il contenuto di quelle manifestazioni al limitato scopo di valutare se in particolari situazioni di tempo, di luogo o di ambiente esse possano provocare pericoli incidenti sulla tranquillita' o sicurezza pubblica. La discrezionalita' della p.s. nell'esercizio di tale potere e' giustificata dalla impossibilita' di prevedere e disciplinare con legge tutte le mutevoli situazioni di fatto che comportino limitazioni necessarie all'esercizio dei diritti. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata norma del T.U. delle leggi di p.s. in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza del Pretore di Gravina in data 21 dicembre 1956, sulla legittimità costituzionale dell'art. 68 del T.U. della legge di p.s. approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 luglio 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze