Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1957
Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1957
- Data di deposito
- 8 luglio 1957
- Data di decisione
- 3 luglio 1957
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ernesto Battaglini
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 285, comma 2, codice penale militare di pace
- art. 387, codice penale militare di pace
- art. 401, codice penale militare di pace
- art. 430, codice penale militare di pace
- art. 431, codice penale militare di pace
- art. 43, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941
Parametri
- art. 111, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
Massime
Massima n. 501
L'art. 285, secondo comma, Cod. pen. mil. pace, nello stabilire che il Tribunale supremo militare dispone la rimessione di un procedimento da uno ad altro Tribunale con ordinanza non motivata e' in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, per il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali (senza eccezioni e senza riserve) debbono essere motivati. Pertanto il citato comma dell'art. 285 e' costituzionalmente illegittimo.
Massima n. 502
I termini previsti in alcune disposizioni transitorie della Costituzione e concernenti lo svolgimento dell'attivita' legislativa non hanno carattere perentorio, per cui la loro inosservanza puo' soltanto determinare responsabilita' di natura politica e non l'automatica cessazione di funzionamento degli organi che nel termine prescritto non sono stati soppressi, riveduti o modificati. Di conseguenza, il mancato riordinamento del Tribunale supremo militare nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, prescritto dal secondo comma della VI disposizione transitoria, non ne ha comportato la scomparsa ne' ha reso costituzionalmente illegittime - per contrasto con il principio dell'unita' della giurisdizione di cui all'art. 111 Cost. - le norme attualmente vigenti sulla composizione e competenza di detto organo, almeno fino a quando il legislatore ordinario non avra' provveduto a specificare le modalita' di adattamento della sua struttura e delle sue funzioni, in attuazione dell'obbligo impostogli dai costituenti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 387, 401, 430, 431 cod. pen. mil. di pace ed artt. 43 e segg. dell'ordinamento giudiziario militare di pace. Cfr.: sent. n. 41 del 1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, e 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 1956);
pronunciando con unica sentenza sulle questioni di legittimità costituzionale proposte dal Giudice istruttore militare del Tribunale militare di Cagliari con ordinanza in data 21 maggio 1956 e dal Tribunale militare territoriale della stessa città con ordinanza 31 ottobre 1956 e specificate in epigrafe;
dichiara la illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace - con riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui lo stesso art. 285 consente che sia "non motivata" l'ordinanza con la quale il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio sulla rimessione dei procedimenti penali da uno ad un altro tribunale militare;
dichiara inoltre non fondata la questione proposta dal Giudice istruttore militare di Cagliari con ordinanza 21 maggio 1956, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 43 e segg. dell'Ordinamento giudiziario militare di pace, nonché degli artt. 387, 401, 430 e 431 Cod. pen. mil. di pace, relativi alla composizione e alla competenza del Tribunale supremo militare, con riferimento all'art. 111 della Costituzione e alla disposizione VI, secondo comma, delle norme transitorie e finali della Costituzione stessa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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