Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
18 gennaio 1957
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948
  • decreto dell'assessore regione siciliana n. 657 del 7 novembre 1947
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 3 del 1° luglio 1947

Parametri

  • art. 21, statuto regione Sicilia
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
  • art. 39, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 20, comma 1, ult.parte, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 134, Costituzione
  • art. 38, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 41, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 20, comma 1, statuto regione Sicilia
  • art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 151

Ved. 9/57 A.

Massima n. 152

Ved. sent. n. 9 del 1957 (9/57 B).

Massima n. 153

Qualsiasi atto dello stato e della Regione e' idoneo a configurare un conflitto di attribuzione, data la natura stessa dei conflitti e il modo della loro risoluzione, che consiste nella delimitazione delle rispettive sfere di competenze dello Stato e della Regione. Una circolare dell'amministrazione regionale, che non esaurisce la sua efficacia nell'ambito della Regione, ma regola direttamente il comportamento dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, non puo' considerarsi "atto interno", ma "regolamento" dell'amministrazione stessa (nella specie l'Assessore alle finanze della Regione siciliana aveva emanato una circolare con la quale disponeva che i ricorsi contro le ordinanze degli Intendenti di finanza irroganti pene pecuniarie devono essere inoltrati all'Assessore regionale e non piu' al Ministero delle finanze). E' pertanto da respingere l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso dello Stato sollevata dalla difesa della Regione per la natura del provvedimento impugnato.

Massima n. 154

L'attribuzione alla Regione siciliana di potesta' legislativa ed amministrativa in determinate materie non implica il trasferimento automatico di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione. Tale trasferimento dev'essere disposto e disciplinato con norme di attuazione dello Statuto regionale. Conformi: 6/57 B, 9/57 E.

Massima n. 155

La mancanza di esplicite norme regolanti il passaggio di funzioni e di uffici dello Stato all'organizzazione amministrativa della Regione siciliana, vieta che gli organi regionali possano esercitare competenze amministrative spettanti allo Stato sulla base delle leggi vigenti. E poiche' in materia di tributi erariali tali norme non sono state emanate, deve ritenersi tuttora in vigore la competenza dello Stato. In conseguenza va dichiarata la nullita' della circolare dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 7 novembre 1947, n. 657, concernente materia tributaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni di inammissibilità della Regione;

dichiara la competenza dello Stato nella materia oggetto della circolare impugnata e

annulla la circolare dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 7 novembre 1947, n. 657.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI

- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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