Corte costituzionale
Sentenza n. 11/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 18 gennaio 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 657 del 7 novembre 1947
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 3 del 1° luglio 1947
Parametri
- art. 21, statuto regione Sicilia
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
- art. 39, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 20, comma 1, ult.parte, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 134, Costituzione
- art. 38, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 41, legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 20, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 151
Ved. 9/57 A.
Massima n. 152
Ved. sent. n. 9 del 1957 (9/57 B).
Massima n. 153
Qualsiasi atto dello stato e della Regione e' idoneo a configurare un conflitto di attribuzione, data la natura stessa dei conflitti e il modo della loro risoluzione, che consiste nella delimitazione delle rispettive sfere di competenze dello Stato e della Regione. Una circolare dell'amministrazione regionale, che non esaurisce la sua efficacia nell'ambito della Regione, ma regola direttamente il comportamento dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, non puo' considerarsi "atto interno", ma "regolamento" dell'amministrazione stessa (nella specie l'Assessore alle finanze della Regione siciliana aveva emanato una circolare con la quale disponeva che i ricorsi contro le ordinanze degli Intendenti di finanza irroganti pene pecuniarie devono essere inoltrati all'Assessore regionale e non piu' al Ministero delle finanze). E' pertanto da respingere l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso dello Stato sollevata dalla difesa della Regione per la natura del provvedimento impugnato.
Massima n. 154
L'attribuzione alla Regione siciliana di potesta' legislativa ed amministrativa in determinate materie non implica il trasferimento automatico di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione. Tale trasferimento dev'essere disposto e disciplinato con norme di attuazione dello Statuto regionale. Conformi: 6/57 B, 9/57 E.
Massima n. 155
La mancanza di esplicite norme regolanti il passaggio di funzioni e di uffici dello Stato all'organizzazione amministrativa della Regione siciliana, vieta che gli organi regionali possano esercitare competenze amministrative spettanti allo Stato sulla base delle leggi vigenti. E poiche' in materia di tributi erariali tali norme non sono state emanate, deve ritenersi tuttora in vigore la competenza dello Stato. In conseguenza va dichiarata la nullita' della circolare dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 7 novembre 1947, n. 657, concernente materia tributaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni di inammissibilità della Regione;
dichiara la competenza dello Stato nella materia oggetto della circolare impugnata e
annulla la circolare dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 7 novembre 1947, n. 657.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI
- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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