Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1957
Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1957
- Data di deposito
- 8 luglio 1957
- Data di decisione
- 27 giugno 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:109
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 47 del 25 luglio 1952
- art. 1, II e, legge della Regione siciliana n. 47 del 8 agosto 1949
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 47 del 8 agosto 1949
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 47 del 8 agosto 1949
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 47 del 8 agosto 1949
- art. 9, legge della Regione siciliana n. 47 del 8 agosto 1949
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 54 del 14 luglio 1950
- art. 16, legge della Regione siciliana n. 40 del 29 settembre 1948
- art. 18, legge della Regione siciliana n. 40 del 29 settembre 1948
- art. 17, comma 2, legge della Regione siciliana n. 40 del 29 settembre 1948
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 54 del 14 luglio 1950
- art. 5, legge della Regione siciliana n. 54 del 14 luglio 1950
- art. 8, legge della Regione siciliana n. 54 del 14 luglio 1950
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 9 del 9 settembre 1947
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 9 del 9 settembre 1947
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 9 del 9 settembre 1947
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 26 del 30 agosto 1951
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 40 del 29 settembre 1948
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 40 del 29 settembre 1948
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 40 del 29 settembre 1948
- art. 9, legge della Regione siciliana n. 40 del 29 settembre 1948
- legge della Regione siciliana n. 47 del 25 luglio 1952
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 14, lett.a), statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 469
In linea di principio e' da escludere la competenza legislativa delle Regioni nelle materie regolate dal diritto privato e in particolare dal codice civile. Cio' perche' alcune di tali materie, per l'importanza degli interessi cui si riferiscono, sono ritenute di ordine pubblico, considerato sul piano nazionale, altre, pur non avendo tale carattere, per i riflessi sui rapporti economici e sociali fra tutti i cittadini, devono essere regolate secondo un ordinamento unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, potendo derivare dalla loro disciplina differenziata in relazione alle varie Regioni la violazione del principio dell'unita' e della indivisibilita' della Repubblica. In deroga all'anzidetta regola, devesi tuttavia eccezionalmente riconoscere alle Regioni la competenza a emanare, nella materia dei rapporti intersubiettivi privati, leggi di carattere temporaneo, giustificate da situazioni ambientali particolari alle singole Regioni. Cfr.: 7/1956 B, 35/1957 A, e 36/1957.
Massima n. 470
L'art. 14 dello Statuto siciliano alla lettera a), non escludendo dalla competenza legislativa regionale per la materia dell'agricoltura e foreste la disciplina dei rapporti di diritto privato, come invece fa per la materia dell'industria e commercio nella successiva lettera d), intende consentire la disciplina di quei rapporti non incondizionatamente, in deroga al principio generale per cui le materie di diritto privato sono riservate alla legge dello Stato, ma soltanto nei limiti in cui questa deroga e' ammissibile in considerazione delle particolari condizioni ambientali della Regione e del carattere temporaneo dell'intervento legislativo. Tuttavia, le norme delle leggi della Regione Sicilia: a) 9 settembre 1947, n. 9, artt. 1 e 2; 29 settembre 1948, n. 40, artt. 16 e 17, secondo comma, e 18; 8 agosto 1949, n. 47, artt. 1, secondo comma, 2 e 6; 14 luglio 1950, n. 54, artt. 1 e 5; 25 luglio 1952, n. 47, art. 1 (le quali stabiliscono riduzioni di estagli per gli affitti dei fondi rustici, ed escludono la conversione in moneta dell'estaglio in natura senza il consenso del proprietario); b) 9 settembre 1949, n. 47, art. 3; 14 luglio 1950, n. 54, art. 2, (le quali, ai fini dell'applicazione delle leggi precedenti, determinano la qualita' di affittuario coltivatore diretto, secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalle leggi nazionali); c) 8 agosto 1949, n. 47, art. 17, secondo comma, (che stabilisce in novanta giorni il termine di decadenza per la ripetizione delle quote di canone non dovute) rientrano nella competenza legislativa regionale, come stabilita nell'art. 14 lett. a dello Statuto, in quanto sono state emanate in considerazione delle particolari esigenze del'agricoltura isolana e ne e' palese il carattere temporaneo. Cosicche', se pure interferiscono nella legislazione dello Stato sui rapporti di affitto di fondi rustici, non eccedono i limiti in cui possono derogarvi e non sono percio' da ritenere illegittime.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti, indicati in epigrafe:
dichiara non fondate:
a) la questione proposta con l'ordinanza 3 settembre 1956 della Corte di cassazione sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane: 9 settembre 1947, n. 9, artt. 1, 2, 3; 29 settembre 1948, n. 40, artt. 16, 17, secondo comma, e 18; 8 agosto 1949, n. 47, artt. 2, 6, 9; 14 luglio 1950, n. 54, artt. 1, 2, 5, 8; del decreto del Presidente della Regione siciliana 30 agosto 1951, n. 26; della legge 25 luglio 1952, n. 47, in riferimento alla norma dell'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana;
b) la questione, proposta con l'ordinanza 14 dicembre 1956 della Corte di cassazione, sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 8 agosto 1949, n. 47, art. 3; 14 luglio 1950, n. 54, art. 2, in riferimento alla norma dell'art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano;
c) la questione, proposta con l'ordinanza 31 dicembre 1956 della Sezione specializzata per la risoluzione delle controversie relative alla proroga dei contratti agrari presso la Corte d'appello di Palermo, sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 8 agosto 1949, n. 47, art. 1, secondo comma, in riferimento alla norma dell'art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede alla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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