Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1957

Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/1957
Data di deposito
8 luglio 1957
Data di decisione
25 giugno 1957
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:103

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo luogotenenziale n. 347 del 19 ottobre 1944
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947
  • art. 2, decreto legislativo luogotenenziale n. 347 del 19 ottobre 1944
  • art. 8, decreto legislativo luogotenenziale n. 347 del 19 ottobre 1944
  • art. 2, decreto legislativo luogotenenziale n. 363 del 23 aprile 1946
  • art. 5, decreto legislativo luogotenenziale n. 363 del 23 aprile 1946
  • art. 13, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947

Parametri

Massime

Massima n. 454

I limiti oggettivi del giudizio di legittimita' costituzionale proposto in via incidentale vanno determinati sulla base dell'ordinanza del giudice a quo - ex art. 23, lett. a e b, legge 11 marzo 1953, n. 87, sia rispetto alle norme di cui si e' eccepita la illegittimita' sia in riferimento alle disposizioni costituzionali che si assumono violate.

Massima n. 455

Il comitato interministeriale prezzi da un lato ha il compito di adeguare i prezzi alle sopravvenute esigenze, attraverso la rivalutazione dei fattori della produzione; dall'altro di avviare, col sistema del blocco elastico dei prezzi, il mercato verso il libero scambio, pur nei limiti posti dalla Costituzione alla vita economica privata per fini sociali.

Massima n. 456

L'art. 41, secondo comma, della Costituzione, nel disporre che l'iniziativa economica privata "non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale", legittima l'intervento legislativo dello Stato con misure protettive del benessere sociale e, contemporaneamente, restrittive della privata iniziativa. Non contrastano con la citata norma costituzionale il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 e il D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, relativi all'istituzione e alla composizione del comitato interministeriale e di quelli provinciali per la coordinazione e la disciplina dei prezzi, delle merci dei servizi, delle prestazioni e delle forniture a largo consumo: giacche' scopo di detti comitati non e' quello di attuare una regolamentazione dell'economia del Paese in ossequio ad un piano generale che condizioni direttamente o indirettamente ogni attivita' per conseguire determinati fini economico-politici, bensi' di tutelare la stabilita' della moneta e il valore reale dei salari.

Massima n. 457

I provvedimenti emanati dai Comitati dei prezzi hanno natura fondamentalmente e sostanzialmente amministrativa e sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato anche per eccesso di potere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del Pretore di Varallo Sesia del 18 settembre 1956 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, riguardanti la disciplina dei prezzi, in riferimento alla norma dell'art. 41, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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