Corte costituzionale
Sentenza n. 102/1957
Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/1957
- Data di deposito
- 8 luglio 1957
- Data di decisione
- 25 giugno 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944
Parametri
- art. 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 25, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 451
L'ordinanza di rinvio, inserita nel verbale di dibattimento, regolarmente sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, risulta idonea a promuovere il giudizio di legittimita' costituzionale, a nulla rilevando che non sia stata sottoscritta da tutti i componenti del collegio giudicante.
Massima n. 452
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, se il giudice a quo si e' espressamente pronunciato sulla rilevanza della questione ai fini della definizione del processo principale, dandone adeguata motivazione, e' precluso alla Corte sindacare tale valutazione.
Massima n. 453
L'art. 5 primo comma del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo, non ha efficacia retroattiva, in quanto le ipotesi delittuose in esso previste costituiscono sostanzialmente riaffermazione di quelle previste negli artt. 51, 54 e 58 del Codice penale militare di guerra. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5, primo comma, del D.L.L.
27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo, sollevata con ordinanza della Corte di cassazione 9 luglio 1956, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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