Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1957

Corte cost., ord. 22 giugno 1957, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
92/1957
Data di deposito
22 giugno 1957
Data di decisione
7 giugno 1957
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 113, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 113, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 113, comma 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 113, comma 6, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 113, comma 7, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 113, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 436

La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento all'art. 21 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 113, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che vietavano di distribuire, mettere in circolazione o affiggere scritti o disegni in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorita' locale di p.s.). Cfr.: sent. n. 1 del 1956.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con le tre ordinanze indicate in epigrafe, relative all'art. 113 T.U. delle leggi di p. s., in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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