Corte costituzionale
Ordinanza n. 92/1957
Corte cost., ord. 22 giugno 1957, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 92/1957
- Data di deposito
- 22 giugno 1957
- Data di decisione
- 7 giugno 1957
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 113, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 113, comma 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 113, comma 4, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 113, comma 6, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 113, comma 7, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 113, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 436
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento all'art. 21 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 113, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che vietavano di distribuire, mettere in circolazione o affiggere scritti o disegni in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorita' locale di p.s.). Cfr.: sent. n. 1 del 1956.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con le tre ordinanze indicate in epigrafe, relative all'art. 113 T.U. delle leggi di p. s., in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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