Corte costituzionale
Ordinanza n. 84/1957
Corte cost., ord. 22 giugno 1957, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 84/1957
- Data di deposito
- 22 giugno 1957
- Data di decisione
- 7 giugno 1957
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 2, regio decreto n. 289 del 28 febbraio 1930
Parametri
- art. 17, Costituzione
- art. 23, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 426
La Corte Costituzionale deve esaminare la questione di legittimita' costituzionale, proposta in via incidentale, nei limiti in cui e' stata precisata nell'ordinanza di rimessione. (Nella specie e' stato proposto dalla difesa della parte privata l'esame della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 17 Cost. - non solo dell'art. 18 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, indicato nell'ordinanza del giudice a quo, ma anche dell'art. 2 del r.d. 28 febbraio 1930 n. 289, sui culti acattolici, non impugnato nel provvedimento di rinvio).
Massima n. 427
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando con l'ordinanza di rimessione non si prospettano nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 17 Cost. - dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorita' competente per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo comma dell'art. 17 della Costituzione citato, non e' richiesto preavviso). Cfr.: sentt. n. 9 del 1956 e n. 45 del 1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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