Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/1957

Corte cost., ord. 22 giugno 1957, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
84/1957
Data di deposito
22 giugno 1957
Data di decisione
7 giugno 1957
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:84

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 2, regio decreto n. 289 del 28 febbraio 1930

Parametri

Massime

Massima n. 426

La Corte Costituzionale deve esaminare la questione di legittimita' costituzionale, proposta in via incidentale, nei limiti in cui e' stata precisata nell'ordinanza di rimessione. (Nella specie e' stato proposto dalla difesa della parte privata l'esame della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 17 Cost. - non solo dell'art. 18 T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, indicato nell'ordinanza del giudice a quo, ma anche dell'art. 2 del r.d. 28 febbraio 1930 n. 289, sui culti acattolici, non impugnato nel provvedimento di rinvio).

Massima n. 427

Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando con l'ordinanza di rimessione non si prospettano nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 17 Cost. - dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorita' competente per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo comma dell'art. 17 della Costituzione citato, non e' richiesto preavviso). Cfr.: sentt. n. 9 del 1956 e n. 45 del 1957.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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