Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1956

Corte cost., sent. 2 luglio 1956, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1956
Data di deposito
2 luglio 1956
Data di decisione
15 giugno 1956
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:7

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 3, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 31

Le leggi regionali non possono disciplinare i rapporti (che devono essere regolati dal Codice civile) nascenti dall'attivita' privata rivolta alla terra, quale bene economico, sia nella fase organizzativa che in quella produttiva. Possono invece occuparsi dei problemi attinenti alla organizzazione anche tecnica e allo sviluppo agricolo e forestale della Regione, alla cui soluzione e' interessata la collettivita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 15 novembre 1950 n. 59 della Regione autonoma della Sardegna che, derogando alle norme contenute negli articoli 1635 e 1636 del Codice civile, dispone una riduzione dei canoni contrattuali in misura superiore a quella consentita discrezionalmente al giudice dallo stesso codice, nel caso di perdita fortuita dei frutti, per gli affitti pluriennali o annuali dei fondi rustici.

Massima n. 32

La legge 15 novembre 1950 della Regione sarda, che disponeva una riduzione del 10% per i canoni di affitto dell'annata agraria 1948-1949, non e' costituzionalmente illegittima in quanto trae la sua giustificazione da criteri di necessita' indilazionabile ed ha un'efficacia limitata nel tempo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe;

Dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1 della legge approvata il 24 febbraio 1950 dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovata dallo stesso Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Disposizioni in materia di affitti di fondi rustici" con riferimento all'art. 3 lett. d) dello Statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1 della legge approvata il 6 marzo 1950 dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-49".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO.

Testo integrale

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