Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1956
Corte cost., sent. 2 luglio 1956, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1956
- Data di deposito
- 2 luglio 1956
- Data di decisione
- 15 giugno 1956
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 59 del 15 novembre 1950
- art. 1635, codice civile
- art. 1636, codice civile
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 60 del 15 novembre 1950
Parametri
- art. 3, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 31
Le leggi regionali non possono disciplinare i rapporti (che devono essere regolati dal Codice civile) nascenti dall'attivita' privata rivolta alla terra, quale bene economico, sia nella fase organizzativa che in quella produttiva. Possono invece occuparsi dei problemi attinenti alla organizzazione anche tecnica e allo sviluppo agricolo e forestale della Regione, alla cui soluzione e' interessata la collettivita'. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 15 novembre 1950 n. 59 della Regione autonoma della Sardegna che, derogando alle norme contenute negli articoli 1635 e 1636 del Codice civile, dispone una riduzione dei canoni contrattuali in misura superiore a quella consentita discrezionalmente al giudice dallo stesso codice, nel caso di perdita fortuita dei frutti, per gli affitti pluriennali o annuali dei fondi rustici.
Massima n. 32
La legge 15 novembre 1950 della Regione sarda, che disponeva una riduzione del 10% per i canoni di affitto dell'annata agraria 1948-1949, non e' costituzionalmente illegittima in quanto trae la sua giustificazione da criteri di necessita' indilazionabile ed ha un'efficacia limitata nel tempo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe;
Dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1 della legge approvata il 24 febbraio 1950 dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovata dallo stesso Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Disposizioni in materia di affitti di fondi rustici" con riferimento all'art. 3 lett. d) dello Statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1 della legge approvata il 6 marzo 1950 dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovato dallo stesso Consiglio il 15 novembre 1950, concernente: "Riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-49".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO.
Testo integrale
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