Corte costituzionale
Sentenza n. 22/1956
Corte cost., sent. 19 luglio 1956, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/1956
- Data di deposito
- 19 luglio 1956
- Data di decisione
- 5 luglio 1956
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Bracci
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, lett.b, statuto regione Sardegna
- art. 4, lett.c, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 93
Le norme di attuazione degli Statuti regionali speciali non hanno natura di legge costituzionale,ma di ordinarie norme con forza di legge e sono quindi soggette al sindacato di legittimita' costituzionale. Pertanto, esse debbono essere sempre conformi ai principi posti dalle disposizioni statutarie rimanendo altrimenti viziate da illegittimita' costituzionale. Conforme: Sent. nn. 14/1956 B, 16/1956 B, 20/1956 B.
Massima n. 94
E' di competenza legislativa della Regione Sarda la materia delle acque pubbliche e dell'energia elettrica sia ex art. 3, lett. b), sia ex art. 4, lett. c), dello Statuto. Pertanto, l'esercizio delle funzioni amministrative in questa materia spetta alla Regione stessa, ex art. 6 dello Statuto. L'art. 13 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, e' viziato di illegittimita' costituzionale perche', facendo obbligo allo Stato e alla Regione di "provvedere d'intesa" nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di acque pubbliche e di energia elettrica, attribuisce permanentemente queste funzioni allo Stato e alla Regione congiuntamente e non alla sola Regione, com'e' sancito dallo Statuto (artt. 3 e 4).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme d'attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze