Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1956

Corte cost., sent. 18 luglio 1956, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/1956
Data di deposito
18 luglio 1956
Data di decisione
29 giugno 1956
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, ultimo co., legge n. 703 del 2 luglio 1952
  • art. 26, legge n. 603 del 6 agosto 1954
  • legge n. 608 del 31 luglio 1954

Parametri

Massime

Massima n. 91

La Regione sarda, in base alle norme contenute nello art. 119 della Costituzione, ha un diritto costituzionalmente protetto alla titolarita' della quota stabilita dall'art. 8 dello Statuto sul gettito delle imposte erariali ed alla conservazione del sistema della determinazione paritetica della quota annuale sul gettito dell'I.G.E.. La modificazione di tali norme disposta con legge ordinaria dello Stato senza il preventivo parere della Regione sarebbe costituzionalmente illegittima, costituendo invasione nella sfera di competenza, sia pure meramente consultiva, della Regione, in quanto importerebbe revisione del titolo III dello Statuto ai termini del quarto comma dell'articolo 54. Non puo' essere invece subordinata al parere preventivo della Regione, ancorche' non vincolante, la adozione di qualunque provvedimento legislativo dello Stato, di portata generale, anche se capace di provocare ripercussioni dirette o indirette sulle finanze regionali. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 2, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale); all'art. 26 della legge 6 agosto 1954, n. 603 (Istituzione di un'imposta sulle societa' e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari); alla legge 31 luglio 1954, n. 608 (abolizione della imposta sulle rendite degli Enti di manomorta).

Massima n. 92

Sono da dichiarare improponibili i ricorsi con i quali si pretenda ottenere dalla Corte costituzionale una applicazione concreta delle norme, tradotta in comandi rivolti alla amministrazione dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Pronunciando con unica sentenza sui giudizi riuniti relativi ai ricorsi proposti dalla Regione autonoma della Sardegna indicati in epigrafe ed iscritti nel Registro dei ricorsi 1956 ai nn. 15, 16, 17, 18 e 19;

Dichiara improponibili i ricorsi registrati ai nn. 15 e 17, con cernenti rispettivamente la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e la legge 27 dicembre 1952, n. 3596, e il D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342;

Respinge i ricorsi registrati ai nn. 16, 18 e 19, concernenti rispettivamente l'art. 2, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, l'art 26 della legge 6 agosto 1954, n. 603 e la legge 31 luglio 1954, n. 608.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI.

Testo integrale

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