Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1956

Corte cost., sent. 16 luglio 1956, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/1956
Data di deposito
16 luglio 1956
Data di decisione
29 giugno 1956
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:20

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 4, lett.d, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 4, lett.e, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 4, lett.f, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 11, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 11, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 11, lett.d, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 39, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 44, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • legge n. 1150 del 17 agosto 1942

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 56, statuto regione Sardegna
  • statuto regione Sardegna
  • art. 20, comma 1, statuto regione Sardegna
  • art. 20, statuto regione Sardegna
  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 27, statuto regione Sardegna
  • art. 34, statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett.a, statuto regione Sardegna
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 15, statuto regione Sardegna
  • art. 31, statuto regione Sardegna
  • art. 37, statuto regione Sardegna
  • art. 41, statuto regione Sardegna
  • art. 124, Costituzione
  • art. 46, statuto regione Sardegna
  • art. 48, statuto regione Sardegna
  • art. 14, statuto regione Sardegna
  • art. 4, statuto regione Sardegna
  • art. 8, statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett.f, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 69

Emanata una legge, e' la "voluntas legis" che si sovrappone a quella degli organi e delle persone che hanno collaborato a formarla, e che si afferma per se' stante, in modo del tutto autonomo e indipendente. Non puo' quindi parlarsi di acquiescenza della Regione sarda al contenuto delle norme di attuazione dello Statuto per il fatto che alla Commissione paritetica, che ha elaborato le norme stesse, abbiano partecipato due membri regionali. Ne' tale partecipazione fa venir meno l'interesse della Regione ad impugnare per incostituzionalita' le norme suddette.

Massima n. 70

Il potere costituente, caratteristico dell'organo costituente, non puo' mai essere conferito o delegato ad altro organo. Pertanto le norme di attuazione degli Statuti regionali hanno carattere di legge ordinaria, e sono soggette a sindacato di legittimita' costituzionale, ai sensi dello art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 32 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87.

Massima n. 71

Le norme di attuazione dello Statuto sardo, indicate dall'art. 56 dello stesso Statuto col nome di "decreti legislativi", sono state emanate in forza di una speciale attribuzione di facolta' legislativa fatta al Governo dall'organo costituente, subordinata alle forme espressamente indicate nell'art. 56 suddetto. Esse pertanto non rientrano ne' tra i decreti legislativi emanati in base ai decreti luogoteneziali 25 giugno 1944, n. 151 e 16 marzo 1946, n. 98, ne' tra le leggi delegate previste dall'art. 76 della Costituzione; ma non sono neppure disposizioni di mera esecuzione o regolamentari sia per la loro finalita' sia per la loro struttura organica. Da cio' discende il loro carattere legislativo e non regolamentare, stabilito dallo stesso legislatore costituente.

Massima n. 73

La Corte costituzionale non ha il potere di sindacare le norme di attuazione degli Statuti regionali dal lato dell'opportunita' delle stesse, sia con riguardo all'interesse dello Stato che a quello della Regione, perche' tale indagine sconfinerebbe necessariamente in apprezzamenti di carattere amministrativo.

Massima n. 74

Il procedimento di revisione previsto dagli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale deve essere adottato soltanto per l'emanazione di norme dirette a modificare gli Statuti. La questione di legittimita' costituzionale di ogni altra norma in contrasto con gli Statuti non puo' essere sollevata in riferimento alle norme che prescrivono il procedimento di revisione, ma solo in riferimento alle singole disposizioni violate.

Massima n. 75

Le norme di attuazione degli Statuti speciali sono costituzionalmente illegittime se 'contra legem', ossia 'contra Statutum'. Se invece sono 'praeter legem', nel senso che abbiano integrato le disposizioni statutarie o aggiunto ad esse qualche cosa che non contenevano, occorre stabilire se queste integrazioni od aggiunte concordino con le disposizioni statutarie e con il fondamentale principio dell'autonomia regionale, e se inoltre la loro emanazione sia giustificata dalla finalita' dell'attuazione dello Statuto. Ove invece si tratti di norme 'secundum legem' e' da dichiararsene la illegittimita' costituzionale nel solo caso che, sotto la parvenza di norme 'secundum legem', non avessero in sostanza tale carattere, ponendosi in contrasto con le disposizioni statutarie e non essendo dettate dalla necessita' di dare loro attuazione.

Massima n. 76

L'art. 1, primo comma, del D.P.R. 19 maggio 1949, n.250, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, e' costituzionalmente illegittimo perche' modifica una norma dello Statuto - quella dell'art. 20, primo comma - aumentando da due a tre le ordinarie sessioni annuali del Consiglio regionale e trasformando cosi' in un obbligo quella che e' una semplice facolta' attribuita al Consiglio dallo Statuto.

Massima n. 77

L'art. 20 dello Statuto speciale per la Sardegna contiene la norma di carattere sostanziale relativa alla facolta' di convocazione del Consiglio regionale in via straordinaria, ma non regola il concreto esercizio di tale facolta':cio' che poteva e doveva esser fatto con una norma di attuazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, con cui si stabilisce soltanto il termine per la convocazione straordinaria del Consiglio.

Massima n. 78

La norma di attuazione contenuta nell'art. 4 lett. d del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, con cui si demanda al Consiglio regionale della Sardegna di approvare i piani di opere pubbliche di competenza della Regione e i relativi finanziamenti, non viola l'art. 3, lett. a ed e dello Statuto della Regione, perche' non modifica l'ordinamento degli uffici regionali, ne' sottrae alla competenza legislativa primaria della Regione la materia delle opere pubbliche. Essa non viola nemmeno gli artt. 27 e 34 dello Statuto, i quali, se indicano nel Consiglio e nella Giunta gli organi regionali competenti ad esercitare, rispettivamente, le funzioni legislative e regolamentari e quelle esecutive, non escludono che il Consiglio possa, in forma legislativa, emanare atti di natura amministrativa che assurgano a determinata importanza. E' quindi infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta.

Massima n. 79

La norma di attuazione contenuta nell'art. 4, lett. e, del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che demanda al Consiglio Regionale della Sardegna "la nomina di commissioni o di membri di commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione", non modifica la competenza attribuita dallo Statuto ai singoli organi della Regione, perche' non si riferisce alle comuni commissioni amministrative, ma a commissioni ad alto livello, previste appunto da leggi speciali, per lo studio dei problemi alla cui risoluzione, nel quadro delle comuni finalita', siano interessati lo Stato e la Regione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma indicata.

Massima n. 80

La disposizione dell'art. 4 lett. f del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, (norme di attuazione dello Statuto sardo), che assegna al Consiglio regionale "ogni altra attribuzione per la quale la legge, richiede l'approvazione del Consiglio" deve essere interpretata entro i limiti delle generali attribuzioni assegnate dallo Statuto al Consiglio, salva la facolta' della Regione di impugnare le eventuali leggi emanate dallo Stato in virtu' della indicata disposizione, ove tali leggi violino concretamente la competenza statutaria del Consiglio. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4 lett. f sollevata in riferimento agli artt. 15 e 31 dello Statuto sardo.

Massima n. 81

Le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, contenute nell'art. 11, lett. a, c e d, del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, le quali stabiliscono che il Presidente della Giunta rappresenta la Regione e ne firma gli atti, sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali e firma i titoli di spesa, sono costituzionalmente illegittime, perche' attribuiscono al Presidente della Regione funzioni proprie degli Assessori, i quali sono organi esecutivi esterni della Regione, con competenze proprie nei singoli settori, come risulta dagli artt. 34, 37 e 41 dello Statuto, e non gia' dei semplici collaboratori del Presidente.

Massima n. 82

Gli artt. 19 e 20 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, i quali prescrivono che la Regione abbia un segretario generale, e che questo e tutti gli altri impiegati (all'infuori del personale comandato) siano assunti per concorso, sono costituzionalmente illegittimi, perche' invadono una sfera di specifica competenza della Regione, quale e' quella riservatale dall' art. 3 lett. a dello Statuto circa l'ordinamento dei propri uffici e dei propri enti amministrativi e lo stato giuridico ed economico dei propri impiegati.

Massima n. 83

L'art. 31 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto per la Sardegna, il quale prescrive che i vari organi della amministrazione regionale forniscano notizie e chiarimenti nonche' copia delle deliberazioni, quando ne siano richiesti, al rappresentante del Governo, non estende a quest' ultimo il potere di controllo sugli atti degli enti locali,che e' riservato dall' art. 46 dello Statuto agli organi regionali, ma stabilisce il mezzo per permettere al Rappresentante del Governo di adempiere le funzioni di vigilanza, che sono insite nelle sue attribuzioni, giusta la norma dell'art. 124 della Costituzione, riprodotta nell'art. 48 dello stesso Statuto per la Sardegna. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma di attuazione suddetta.

Massima n. 84

L'art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, nello stabilire che "la Regione, nell'ambito del suo territorio, "succede", nei beni e diritti patrimoniali dello "Stato", indica il beneficiario e la natura giuridica del trasferimento, ma non determina 'ipso facto' il trasferimento stesso. L'art. 39, primo comma, del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che ha stabilito la data del 1 gennaio 1950 per la effettuazione del trasferimento dei beni, ha quindi attuato lo Statuto e pertanto non puo' essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Massima n. 85

A norma dell'art. 14 dello Statuto sardo, la proprieta' dei beni e diritti connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali, non puo' essere riconosciuta alla Regione finche' permane la predetta destinazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma d'attuazione (di cui al secondo comma dell'art. 39 D.P.P. 19 maggio 1949, n. 250) che esclude i predetti beni dall'elenco di quelli trasferiti in proprieta' alla Regione.

Massima n. 86

L'art. 44 delle norme di attuazione di cui al D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e' costituzionalmente illegittimo perche' invade la competenza propria della Regione sarda, alla quale l'art. 3 lett. a dello Statuto speciale attribuisce l'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione. La citata disposizione, nello stabilire che la Ragioneria regionale esercita le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei fondi iscritti sul bilancio della Regione e che il suo direttore e' nominato dal Ministro del tesoro, mette le Ragionerie regionali sullo stesso piano di quelle centrali e attribuisce al Ministro del tesoro un potere di ingerenza e di controllo sulla gestione del patrimonio regionale, analogo a quello che gli spetta con riguardo al patrimonio statale (art. 64 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).

Massima n. 87

L'art. 54 delle norme di attuazione, di cui al D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che assoggetta alla vigilanza delle amministrazioni statali le attivita' svolte dalla Regione con speciali contributi dello Stato, non prevede una indebita ingerenza di quest'ultimo nella sfera delle attribuzioni amministrative della Regione e non e' pertanto costituzionalmente illegittimo. La vigilanza preveduta dal detto articolo ha l'unica funzione di accertare il raggiungimento dello scopo per il quale l'erogazione fu fatta e non gia' quella di sostituire gli ordinari controlli della Regione.

Massima n. 89

Non puo' escludersi l'interesse generale dello Stato a che l'urbanistica di una intera Regione si armonizzi con quella dei territori delle altre Regioni e, di conseguenza, non puo' escludersi la necessita' dell'intervento statale in sede di coordinamento. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in ordine al primo comma dell'art. 56 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, in quanto tale norma di attuazione, che prevede la partecipazione del Ministero dei lavori pubblici all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento, compilati dalla Regione sarda, non limita i poteri della Regione stessa, ne' contrasta col precetto statutario che attribuisce la materia edilizia ed urbanistica alla competenza legislativa della Regione.

Massima n. 90

L'intervento di organi statali, previsto dalla norma di attuazione contenuta nel secondo comma dell'art. 56 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, si sostanzia esclusivamente nel preventivo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale parere, ancorche' obbligatorio, non e' vincolante per il Presidente della Giunta regionale, cui e' devoluta l'approvazione dei piani regolatori comunali e, pertanto, la disposizione in esame, non contrastando con le disposizioni statutarie, non puo' essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando con unica sentenza nei giudizi riuniti relativi agli undici ricorsi, elencati in epigrafe, proposti dal Presidente della Giunta regionale della Sardegna contro il Presidente del Consiglio dei Ministri:

1) respinge l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;

2) in parziale accoglimento del primo ricorso, dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

3) in accoglimento del quinto ricorso, dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 11, lettere a, c e d del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;

4) in accoglimento del sesto ricorso, dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 19 e 20 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;

5) in accoglimento del nono ricorso, dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 44 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;

6) respinge il primo ricorso in ordine al secondo comma dell'art. 1 del detto decreto, e tutti gli altri ricorsi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze