Corte costituzionale
Sentenza n. 18/1956
Corte cost., sent. 12 luglio 1956, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/1956
- Data di deposito
- 12 luglio 1956
- Data di decisione
- 5 luglio 1956
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:18
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 10 aprile 1951
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
- art. 23, lett.a, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 34, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 18, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 62
La legge 11 marzo 1953, n. 87, negli artt. 23, primo comma lett. a, e 34, disponendo che debbono essere indicate le norme della legge o dell'atto avente forza di legge che si denunziano come viziate da illegittimita' costituzionale, ha inteso porre alla parte ricorrente un onere, che trova la sua giustificazione nella esigenza che in questi giudizi la materia del contendere sia delimitata nella maniera piu' chiara e rigorosa, dovendo corrispondere all'eventuale accoglimento del ricorso una precisa dichiarazione di illegittimita' costituzionale di norme ben determinate. (Principio affermato in pronuncia di inammissibilita' dei ricorsi, riuniti, della Regione Sardegna nei riguardi degli articoli 3 e seguenti dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 264 e n. 265, contenenti norme per l'istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa e per l'istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nonche' nei riguardi dell'art. 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini).
Massima n. 63
Non si puo' dichiarare la illegittimita' costituzionale di norme esecutive e strumentali, espressamente impugnate, senza che siano state impugnate anche le altre disposizioni che ne costituiscano il presupposto e regolano fondamentalmente la materia.~ Ne', nel caso in oggetto, e' applicabile il principio dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale si riferisce alla illegittimita' conseguenziale non potendosi far derivare l'illegittimita' delle norme fondamentali da quella delle norme che ne costituiscono una derivazione. (Principio affermato in pronuncia di inammissibilita' dei ricorsi, riuniti, della Regione Sardegna nei riguardi degli artt. 3 e seguenti dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 264 e n. 265, contenenti norme per l'istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa e per l'istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nonche' nei riguardi dell'art. 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini).
Massima n. 64
E' incontrovertibile che per effetto della mancata impugnazione, da parte della Regione Sardegna, del d.P.R. 10 aprile 1951, n. 256, nonche' (all'infuori del secondo comma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841) delle leggi con detto decreto dichiarate applicabili nell'isola, tutto il sistema delle leggi relativo alla riforma agraria si applica nel territorio della Sardegna. Il che comporta che il sistema stesso non possa essere scalfito nel suo presupposto essenziale: che la riforma agraria, cioe', (come piu' volte si e' accennato) rientra nei compiti dello Stato, il quale vi provvede con lo strumento di appositi enti.
Massima n. 65
Nel giudizio di legittimita' costituzionale non puo' riscontrarsi la figura del controinteressato come parte, che e' propria del procedimento giurisdizionale amministrativo, diversa essendo la struttura del giudizio davanti alla Corte costituzionale rispetto a quella del giudizio davanti al Consiglio di Stato. Nel giudizio di legittimita' costituzionale, promosso in via principale, non possono trovare posto, ne' nella qualita' di parti ne' in quella di interventori volontari, soggetti che non siano titolari di potesta' legislativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sopra i due ricorsi riuniti, di cui in epigrafe, proposti dalla Regione autonoma della Sardegna nei riguardi degli articoli 3 e seguenti dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 264 e n. 265, contenenti norme per l'istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa e per l'istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nonché nei riguardi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, li dichiara inammissibili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 6 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI.
Testo integrale
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