Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1956

Corte cost., sent. 9 luglio 1956, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1956
Data di deposito
9 luglio 1956
Data di decisione
21 giugno 1956
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 2592 del 15 novembre 1952
  • legge n. 141 del 7 marzo 1938

Parametri

  • art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 134, Costituzione
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 47, Costituzione
  • art. 5, n.4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 55

Il termine di quindici giorni fissato dall'art.7 delle norme di attuazione approvate con D.P.R.20 giugno 1951, n. 574, e'relativo alla impugnativa di leggi statali che la Regione Trentino-Alto Adige abbia deliberato di proporre prima dell'entrata in funzione della Corte costituzionale e delle quali abbia dato comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dall'art.6 di dette norme; per la impugnativa di leggi statali ugualmente anteriori che la Regione abbia pero' deliberato di proporre successivamente all'entrata in funzione della Corte valgono invece l'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fissa il termine in trenta giorni, e la seconda disposizione transitoria della stessa legge che fa decorrere tale termine dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che convoca per la prima volta la Corte. Conforme: 14/1956 A.

Massima n. 56

Le norme di attuazione degli Statuti regionali speciali hanno carattere di legge ordinaria, e sono soggette al sindacato di legittimita' costituzionale. Pertanto, la Corte costituzionale e' competente a giudicare del contrasto che si assume esistente tra le norme di attuazione degli Statuti regionali speciali, la Costituzione e le leggi costituzionali, comprese tra queste ultime quelle di approvazione di detti Statuti. Conforme: 14/1956 B.

Massima n. 58

Gli istituti della amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta delle aziende di credito, disciplinati dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, attengono alla difesa del risparmio, al regolamento ed al controllo della funzione creditizia: trattasi di istituti di applicazione generale, che alcune volte concorrono con l'ordinaria procedura fallimentare ed altre volte, come nel caso delle aziende di credito, questa procedura escludono, sostituendosi completamente ad essa. La disciplina di detti istituti, diretti a tutelare interessi di carattere nazionale, e' di competenza degli organi dello Stato e non di quelli regionali. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, in relazione agli artt. 5 n. 4 e 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Massima n. 59

Quando lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in una determinata materia, la Regione del Trentino-Alto Adige non puo' esercitare potesta' amministrativa nella stessa materia, salvo il caso di delega legislativa di funzioni proprie della amministrazione dello Stato alla Regione ai sensi dell'art. 13, terzo comma, dello Statuto speciale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara infondate le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato e Respinge il ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - BIAGIO PETROCELLI

- GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

Testo integrale

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