Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1956

Corte cost., sent. 4 luglio 1956, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/1956
Data di deposito
4 luglio 1956
Data di decisione
15 giugno 1956
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 354 del 27 marzo 1952
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 354 del 27 marzo 1952
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 354 del 27 marzo 1952
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 354 del 27 marzo 1952
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 354 del 27 marzo 1952

Parametri

  • art. 134, Costituzione
  • art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 95, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 76, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 51

Le norme di attuazione dello Statuto Trentino-Alto Adige, emanate con decreto legislativo ai sensi dell'art.95 dello Statuto stesso, non hanno natura ed efficacia di norme costituzionali. Pertanto, esse sono soggette al controllo di legittimita' della Corte e debbono essere dichiarate illegittime qualora siano in contrasto con norme costituzionali o comunque, disponendo su materia da queste non regolata, violino la sfera di autonomia spettante alla Regione. Conforme: 14/1956 B.

Massima n. 52

Le disposizioni contenute negli artt.2,8 e 9 D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354,non possono considerarsi viziate da illegittimita' costituzionale, perche' rispondono alla funzione, ad esse attribuita dall'art. 95 dello Statuto speciale, di attuare i precetti della Costituzione e dello Statuto speciale, rispettando l'autonomia della Regione (anche nei casi in cui hanno un contenuto 'praeter legem'). In particolare, l'art. 2 si limita a richiamare compiti gia' spettanti agli enti provinciali del turismo e, nella seconda parte del primo comma, a prescrivere l'osservanza da parte degli stessi Enti delle direttive impartite dal Commissariato per la raccolta e la elaborazione di dati statistici.Le riserve poste dagli artt.8 e 9 a favore della competenza legislativa dello Stato e delle attribuzioni e dei poteri, anche di controllo, del Commissariato per il turismo sono invece essenzialmente dirette a definire e salvaguardare interessi nazionali,che ben possono limitare anche la competenza legislativa primaria della Regione.

Massima n. 54

Sono viziate da illegittimita' costituzionale, perche' in contrasto con il sistema dell'autonomia amministrativa della Regione Trentino-Alto Adige (quale risulta dalla correlazione fra gli artt. 4, nn. 1, 2 e 17, e 13 dello Statuto), le norme contenute nei due commi dell'art. 5 D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354, concernenti la nomina dei segretari degli Enti provinciali per il turismo e il loro stato giuridico ed economico. Da tale dichiarazione consegue la illegittimita' costituzionale dell'art. 15 dello stesso decreto, che afferma l'esigenza di un opportuno coordinamento fra le leggi regionali ed il sistema adottato dalle leggi dello Stato, e di cui il precedente articolo 5 e' uno dei presupposti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 354, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 15 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI.

Testo integrale

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