Corte costituzionale

Ordinanza n. 26/1956

Corte cost., ord. 21 luglio 1956, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
26/1956
Data di deposito
21 luglio 1956
Data di decisione
5 luglio 1956
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 164, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 165, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 166, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 167, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 168, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 169, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 170, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 171, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 172, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 173, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 174, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 175, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 176, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

  • art. 134, legge costituzionale
  • art. 1, legge n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 13, Costituzione
  • art. 136, Costituzione
  • art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 104

La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle norme sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 164 a 176 T.U. leggi di p.s. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sull'ammonizione amministrativa per ragioni di sicurezza pubblica). Conforme: Sentt. nn. 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.

Massima n. 105

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' riconosciuta fondata da una precedente pronuncia della Corte, per effetto della quale le norme impugnate hanno cessato di avere efficacia e sono divenute inapplicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 13 Cost. - degli artt. da 164 a 176 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativi all'istituto dell'ammonizione da parte dell'autorita' amministrativa per ragioni di sicurezza pubblica). V. Sent. n. 11/1956.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinge l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello Stato e dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia delle norme denunciate, della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Ordina il rinvio degli atti al Pretore di Lodi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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