Corte costituzionale
Ordinanza n. 26/1956
Corte cost., ord. 21 luglio 1956, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 26/1956
- Data di deposito
- 21 luglio 1956
- Data di decisione
- 5 luglio 1956
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 164, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 165, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 166, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 167, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 168, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 169, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 170, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 171, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 172, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 173, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 174, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 175, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 176, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 134, legge costituzionale
- art. 1, legge n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 13, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 104
La Corte e' competente a giudicare della legittimita' costituzionale delle norme sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. (Principio ribadito con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 164 a 176 T.U. leggi di p.s. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sull'ammonizione amministrativa per ragioni di sicurezza pubblica). Conforme: Sentt. nn. 1/1956 C, 3/1956 A, 8/1956 A, 9/1956 A, 10/1956 A, 11/1956 A.
Massima n. 105
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' riconosciuta fondata da una precedente pronuncia della Corte, per effetto della quale le norme impugnate hanno cessato di avere efficacia e sono divenute inapplicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 13 Cost. - degli artt. da 164 a 176 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativi all'istituto dell'ammonizione da parte dell'autorita' amministrativa per ragioni di sicurezza pubblica). V. Sent. n. 11/1956.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinge l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello Stato e dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia delle norme denunciate, della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Ordina il rinvio degli atti al Pretore di Lodi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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