Art. 32 — Termini per il versamento diretto (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

I versamenti diretti devono essere eseguiti: a) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute previste dagli articoli 33, 34, 38, 39, 43, commi 1 e 2, 44, commi 3 e 5, 48, commi 3, 4 e 6, le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e sono maturati i premi di cui all'articolo 45. Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 38 e 39, non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo . Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024; b) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 48, comma 2 maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti; c) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi e altri frutti per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 48, comma 1, maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti; d) entro il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 55.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 49