Art. 118 — Sospensione amministrativa della riscossione (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con provvedimento motivato trasmesso telematicamente all'agente della riscossione e notificato al contribuente. Il provvedimento puessere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 117