Art. 8-bis — Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero

ART. 8-bis (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero).

Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

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