Art. 287 — (R) Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo

ART. 287 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)

Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

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