Art. 221 — (R) Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari

ART. 221 (R) (Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)

Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.

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