Art. 54 — Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)
Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'articolo 466 del codice penale.