Art. 85 — Tasse per i servizi ipotecari e catastali (articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nella tabella di cui all'allegato 2 al presente testo unico, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →