Art. 162 — Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente testo unico (articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici dell'Agenzia delle entrate mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa versata.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 156 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Registro e Tributi Indiretti (2025)art. 156