Art. 132 — Registrazione degli atti di donazione (articolo 55 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del presente testo unico, concernenti gli atti da registrare in termine fisso.

Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonché gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.

Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'articolo 89 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Registro e Tributi Indiretti (2025)art. 134