Allegato 1

- Imposta di registro

Tariffa

Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso

Tariffa - Parte I - Articolo 1

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             |1. Atti traslativi a titolo  |           |
             |oneroso della proprieta' di  |           |
             |beni immobili in genere e    |           |
             |atti traslativi o costitutivi|           |
             |di diritti reali immobiliari |           |
             |di godimento, compresi la    |           |
             |rinuncia pura e semplice agli|           |
             |stessi, i provvedimenti di   |           |
             |espropriazione per pubblica  |           |
             |utilita' e i trasferimenti   |           |
             |coattivi                     |9 per cento|
             +-----------------------------+-----------+
             |se il trasferimento ha per   |           |
             |oggetto case di abitazione,  |           |
             |ad eccezione di quelle di    |           |
             |categoria catastale A1, A8 e |           |
             |A9, ove ricorrano le         |           |
             |condizioni di cui alla nota I|2 per cento|
             +-----------------------------+-----------+
             |se il trasferimento ha per   |           |
             |oggetto terreni agricoli e   |           |
             |relative pertinenze a favore |           |
             |di soggetti diversi dai      |           |
             |coltivatori diretti e dagli  |           |
             |imprenditori agricoli        |           |
             |professionali, iscritti nella|           |
             |relativa gestione            |     15 per|
             |previdenziale e assistenziale|      cento|
             +-----------------------------+-----------+
             |2. Nei casi di cui al comma  |           |
             |1, l'imposta, comunque, non  |           |
             |puo' essere inferiore a 1.000|           |
             |euro.                        |           |
             +-----------------------------+-----------+
             |3. Gli atti assoggettati     |           |
             |all'imposta di cui ai commi 1|           |
             |e 2 e tutti gli atti e le    |           |
             |formalita' direttamente      |           |
             |conseguenti posti in essere  |           |
             |per effettuare gli           |           |
             |adempimenti presso il catasto|           |
             |e i registri immobiliari sono|           |
             |esenti dall'imposta di bollo,|           |
             |((dalle tasse per i servizi))|           |
             |((ipotecari e catastali di)) |           |
             |((cui alla tabella dell'))   |           |
             |((allegato 2)) e sono        |           |
             |soggetti a                   |           |
             |ciascuna delle imposte       |           |
             |ipotecaria e catastale nella |           |
             |misura fissa di euro 50.     |           |
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Note: I) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decretolegge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una, per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, ((nonché la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173)). Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, ((nonché irrogare la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173)). Sono dovuti gli interessi di mora di cui all'articolo 56, comma 4, del testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. 5. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui al comma 1, lettera c), e per i quali i requisiti di cui al medesimo comma, lettere a) e b), si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4. 6. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4. 7. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. 8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 . Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi. 9. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro e all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dal comma 1, lettera a).

Tariffa - Parte I - Articolo 2

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            |1. Atti di cui all'articolo  |             |
            |1, comma 1 relativi a beni   |             |
            |diversi da quelli indicati   |             |
            |nello stesso articolo e nel  |             |
            |successivo articolo 7        |  3 per cento|
            +-----------------------------+-------------+
            |se il trasferimento avviene a|             |
            |favore dello Stato, ovvero a |             |
            |favore di enti pubblici      |             |
            |territoriali, o consorzi     |             |
            |costituiti esclusivamente tra|             |
            |gli stessi, ovvero a favore  |             |
            |di comunita' montane         |  euro 200,00|
            +-----------------------------+-------------+
            |2. Contratti di associazione |             |
            |in partecipazione con apporto|             |
            |di beni diversi da quelli    |             |
            |indicati nell'articolo 1 e   |             |
            |nel successivo articolo 7    |  euro 200,00|
            +-----------------------------+-------------+
            |3. Trasferimenti coattivi di |             |
            |beni mobili non registrati   |   euro 10,00|
            +-----------------------------+-------------+

Tariffa - Parte I - Articolo 3

 +-------------------------+-----------+
               |1. Atti di natura        |           |
               |dichiarativa relativi a  |           |
               |beni o rapporti di       |           |
               |qualsiasi natura, salvo  |           |
               |il successivo articolo 7 |1 per cento|
               +-------------------------+-----------+

Tariffa - Parte I - Articolo 4

 +---------------------------------+-------------------------+
    |1. Atti propri delle societa' di |                         |
    |qualunque tipo e oggetto e degli |                         |
    |enti diversi dalle societa',     |                         |
    |compresi i consorzi, le          |                         |
    |associazioni e le altre          |                         |
    |organizzazioni di persone o di   |                         |
    |beni, con o senza personalita'   |                         |
    |giuridica, aventi per oggetto    |                         |
    |esclusivo o principale           |                         |
    |l'esercizio di attivita'         |                         |
    |commerciali, artistiche,         |                         |
    |professionali o agricole:        |                         |
    +---------------------------------+-------------------------+
    |a) costituzione e aumento del    |                         |
    |capitale o patrimonio:           |                         |
    +---------------------------------+-------------------------+
    |1) con conferimento di proprieta'|                         |
    |o diritto reale di godimento su  |                         |
    |beni immobili, salvo il          |le stesse aliquote di cui|
    |successivo n. 2)                 |           all'articolo 1|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |2) con conferimento di proprieta'|                         |
    |o diritto reale di godimento su  |                         |
    |fabbricati destinati             |                         |
    |specificamente all'esercizio di  |                         |
    |attivita' commerciali, artistiche|                         |
    |o professionali e non            |                         |
    |suscettibili di altra            |                         |
    |destinazione senza radicale      |                         |
    |trasformazione nonche' su aree   |                         |
    |destinate a essere utilizzate per|                         |
    |la costruzione dei suddetti      |                         |
    |fabbricati o come loro           |                         |
    |pertinenze, sempreche' i         |                         |
    |fabbricati siano ultimati entro  |                         |
    |cinque anni dal conferimento e   |                         |
    |presentino le indicate           |                         |
    |caratteristiche                  |              4 per cento|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |3) con conferimento di proprieta'|                         |
    |o diritto reale di godimento su  |                         |
    |aziende o su complessi aziendali |                         |
    |relativi a singoli rami          |                         |
    |dell'impresa ovvero su complessi |                         |
    |unitari di attivita' materiali e |                         |
    |immateriali, inclusa la clientela|                         |
    |e ogni altro elemento            |                         |
    |immateriale, nonche' di          |                         |
    |passivita', organizzati per      |                         |
    |l'esercizio dell'attivita'       |                         |
    |artistica o professionale        |              euro 200,00|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |4) con conferimento di proprieta'|                         |
    |o di diritto reale di godimento  | le stesse imposte di cui|
    |su unita' da diporto             | al successivo articolo 7|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |5) con conferimento di denaro, di|                         |
    |beni mobili, esclusi quelli di   |                         |
    |cui all'articolo 12 della        |                         |
    |tabella, di cui al presente      |                         |
    |allegato, e di diritti diversi da|                         |
    |quelli indicati nei numeri       |                         |
    |precedenti                       |              euro 200,00|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |6) mediante conversione di       |                         |
    |obbligazioni in azioni o         |                         |
    |passaggio a capitale di riserve  |                         |
    |diverse da quelle costituite con |                         |
    |sopraprezzi o con versamenti dei |                         |
    |soci in conto capitale o a fondo |                         |
    |perduto e da quelle iscritte in  |                         |
    |bilancio a norma di leggi di     |                         |
    |rivalutazione monetaria          |              euro 200,00|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |b) fusione tra societa',         |                         |
    |scissione delle stesse,          |                         |
    |conferimento di aziende o di     |                         |
    |complessi aziendali relativi a   |                         |
    |singoli rami dell'impresa fatto  |                         |
    |da una societa' ad altra societa'|                         |
    |esistente o da costituire;       |                         |
    |analoghe operazioni poste in     |                         |
    |essere da enti diversi dalle     |                         |
    |societa'; operazioni             |                         |
    |straordinarie di cui             |                         |
    |((all'articolo 178 del testo))   |                         |
    |((unico delle disposizioni))     |                         |
    |((legislative in materia di))    |                         |
    |((imposte sui redditi, di cui))  |                         |
    |((al decreto legislativo))       |                         |
    |((19 giugno 2026, n. 117))       |              euro 200,00|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |c) altre modifiche statutarie,   |                         |
    |comprese le trasformazioni e le  |                         |
    |proroghe                         |              euro 200,00|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |d) assegnazione ai soci,         |                         |
    |associati o partecipanti:        |                         |
    +---------------------------------+-------------------------+
    |1) se soggette all'imposta sul   |                         |
    |valore aggiunto o aventi per     |                         |
    |oggetto utili in denaro          |              euro 200,00|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |                                 |le stesse aliquote di cui|
    |2) in ogni altro caso            |          alla lettera a)|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |e) regolarizzazione di societa'  |                         |
    |di fatto, derivanti da comunione |                         |
    |ereditaria di azienda o di un    |                         |
    |complesso unitario di attivita'  |                         |
    |materiali e immateriali, inclusa |                         |
    |la clientela e ogni altro        |                         |
    |elemento immateriale, nonche' di |                         |
    |passivita', organizzato per      |                         |
    |l'esercizio dell'attivita'       |                         |
    |artistica o professionale, tra   |                         |
    |eredi che continuano in forma    |                         |
    |societaria o associata           |                         |
    |l'esercizio dell'impresa, arte o |                         |
    |professione                      |              euro 200,00|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |f) operazioni di societa' ed enti|                         |
    |esteri di cui all'articolo 4 del |                         |
    |testo unico                      |              euro 200,00|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |g) atti propri dei gruppi europei|                         |
    |di interesse economico           |              euro 200,00|
    +---------------------------------+-------------------------+
    |h) fusioni effettuate tra i      |                         |
    |confidi ai sensi dell'articolo 13|                         |
    |della legge 30 settembre 2003, n.|                         |
    |269                              |              euro 200,00|
    +---------------------------------+-------------------------+

Note: I) La proprietà e i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione. II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 26 del testo unico. III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella, di cui al presente allegato. IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di euro 200,00 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea. V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati al comma 1, lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste. VI) Gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui al comma 1, lettera g), scontano l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale in misura fissa.

Tariffa - Parte I - Articolo 5

 +-------------------------+-------------+
              |1. Locazione e affitti di|             |
              |beni immobili:           |             |
              +-------------------------+-------------+
              |a) quando hanno per      |     0,50 per|
              |oggetto fondi rustici    |        cento|
              +-------------------------+-------------+
              |b) quando hanno per      |             |
              |oggetto immobili         |             |
              |strumentali, ancorche'   |             |
              |assoggettati all'imposta |             |
              |sul valore aggiunto, di  |             |
              |cui ((all'articolo 37,)) |             |
              |((comma 1, lettera h),)) |             |
              |((del testo unico delle))|             |
              |((disposizioni))         |             |
              |((legislative in))       |             |
     |((materia di imposta))   |             |
     |((sul valore aggiunto,)) |             |
     |((di cui al decreto))    |             |
              |((legislativo 19))       |             |
              |((gennaio 2026, n. 10))  | 1 per cento |
              +-------------------------+-------------+
              |c) in ogni altro caso    |  2 per cento|
              +-------------------------+-------------+
              |2. Concessioni su beni   |             |
              |demaniali, cessioni e    |             |
              |surrogazioni relative    |  2 per cento|
              +-------------------------+-------------+
              |3. Concessioni di diritti|             |
              |d'acqua a tempo          |             |
              |determinato, cessioni e  |     0,50 per|
              |surrogazioni relative    |        cento|
              +-------------------------+-------------+
              |4. Contratti di comodato |             |
              |di beni immobili         |  euro 200,00|
              +-------------------------+-------------+

Note: I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00. II) In ogni caso, l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00. III) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 21, comma 4, del testo unico, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso, l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.

Tariffa - Parte I - Articolo 6

 +---------------------------+-----------+
              |1. Cessioni di crediti,    |           |
              |compensazioni e remissioni |           |
              |di debiti, quietanze,      |           |
              |tranne quelle rilasciate   |           |
              |mediante scrittura privata |           |
              |non autenticata; garanzie  |           |
              |reali e personali a favore |           |
              |di terzi, se non richieste |   0,50 per|
              |dalla legge                |      cento|
              +---------------------------+-----------+

Nota: I) Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

Tariffa - Parte I - Articolo 7

 +---------------------------+-----------------+
           |1. Atti di natura          |                 |
           |traslativa o dichiarativa  |                 |
           |aventi per oggetto:        |                 |
           +---------------------------+-----------------+
           |a) unita' da diporto:      |                 |
           +---------------------------+-----------------+
           |1) natanti:                |                 |
           +---------------------------+-----------------+
           |a) fino a sei metri di     |                 |
           |lunghezza fuori tutto      |       euro 71,00|
           +---------------------------+-----------------+
           |b) oltre sei metri di      |                 |
           |lunghezza fuori tutto      |      euro 142,00|
           +---------------------------+-----------------+
           |2) imbarcazioni:           |                 |
           +---------------------------+-----------------+
           |a) fino a otto metri di    |                 |
           |lunghezza fuori tutto      |      euro 404,00|
           +---------------------------+-----------------+
           |b) fino a dodici metri di  |                 |
           |lunghezza fuori tutto      |      euro 607,00|
           +---------------------------+-----------------+
           |c) fino a diciotto metri di|                 |
           |lunghezza fuori tutto      |      euro 809,00|
           +---------------------------+-----------------+
           |d) oltre diciotto metri di |                 |
           |lunghezza fuori tutto      |    euro 1.011,00|
           +---------------------------+-----------------+
           |3) navi                    |    euro 5.055,00|
           +---------------------------+-----------------+

Tariffa - Parte I - Articolo 8

 +-----------------------------+-----------------------------+
    |1. Atti dell'autorita'       |                             |
    |giudiziaria ordinaria e      |                             |
    |speciale in materia di       |                             |
    |controversie civili che      |                             |
    |definiscono, anche           |                             |
    |parzialmente, il giudizio,   |                             |
    |compresi i decreti ingiuntivi|                             |
    |esecutivi, i provvedimenti di|                             |
    |aggiudicazione e quelli di   |                             |
    |assegnazione, anche in sede  |                             |
    |di scioglimento di comunioni,|                             |
    |le sentenze che rendono      |                             |
    |efficaci nello Stato sentenze|                             |
    |straniere e i provvedimenti  |                             |
    |che dichiarano esecutivi i   |                             |
    |lodi arbitrali:              |                             |
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |a) recanti trasferimento o   |                             |
    |costituzione di diritti reali|                             |
    |su beni immobili o su unita' |                             |
    |da diporto ovvero su altri   |  le stesse imposte stabilite|
    |beni e diritti               |    per i corrispondenti atti|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |b) recanti condanna al       |                             |
    |pagamento di somme o valori, |                             |
    |ad altre prestazioni o alla  |                             |
    |consegna di beni di qualsiasi|                             |
    |natura                       |                  3 per cento|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |c) di accertamento di diritti|                             |
    |a contenuto patrimoniale     |                  1 per cento|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |d) non recanti trasferimento,|                             |
    |condanna o accertamento di   |                             |
    |diritti a contenuto          |                             |
    |patrimoniale                 |                  euro 200,00|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |e) che dichiarano la nullita'|                             |
    |o pronunciano l'annullamento |                             |
    |di un atto, ancorche'        |                             |
    |portanti condanna alla       |                             |
    |restituzione di denaro o     |                             |
    |beni, o la risoluzione di un |                             |
    |contratto                    |                  euro 200,00|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |f) di omologazione           |                  euro 200,00|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |2. Atti del Consiglio di     |                             |
    |Stato e dei tribunali        |                             |
    |amministrativi regionali che |                             |
    |definiscono, anche           |                             |
    |parzialmente, il giudizio,   |                             |
    |compresi i decreti ingiuntivi|                             |
    |esecutivi, che recano        |                             |
    |condanna al pagamento di     |                             |
    |somme di danaro diverse dalle|                             |
    |spese processuali            |                  3 per cento|
    +-----------------------------+-----------------------------+

Note: I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'articolo 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa. II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 44 del testo unico. III) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni di cui alla presente tariffa, parte I, articolo 1. IV) I processi verbali di conciliazione di valore non superiore a euro 51.646 sono esenti dall'imposta di registro. V) I provvedimenti della Corte di Cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. VI) I provvedimenti emessi in attuazione dell'articolo 148 del codice civile nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli sono esenti dall'imposta di registro. Agli stessi non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera b). VII) Le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto sono soggette all'imposta di registro in misura fissa. Alle stesse non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera c).

Tariffa - Parte I - Articolo 9

 +---------------------------+-----------+
              |1. Atti relativi alle      |           |
              |cessioni, da parte degli   |           |
              |utilizzatori, di contratti |           |
              |di locazione finanziaria   |           |
              |aventi ad oggetto immobili |           |
              |strumentali, anche da      |           |
              |costruire ed ancorche'     |           |
              |assoggettati all'imposta   |           |
              |sul valore aggiunto, di cui|           |
              |((all'articolo 37,))       |           |
     |((comma 1, lettera l),))   |           |
              |((del testo unico delle))  |           |
              |((disposizioni))           |           |
              |((legislative in materia)) |           |
              |((di imposta sul valore))  |           |
              |((aggiunto, di cui al))    |           |
     |((decreto legislativo 19)) |           |
              |((gennaio 2026, n. 10)):   |4 per cento|
              +---------------------------+-----------+

Nota: I) Per le cessioni di cui al comma 1, l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Tariffa - Parte I - Articolo 10

 +---------------------------+-----------+
              |1. Atti diversi da quelli  |           |
              |altrove indicati aventi per|           |
              |oggetto prestazioni a      |           |
              |contenuto patrimoniale ivi |           |
              |compresi i contratti che   |           |
              |trasferiscono diritti      |           |
              |edificatori comunque       |           |
              |denominati                 |3 per cento|
              +---------------------------+-----------+

Tariffa - Parte I - Articolo 11

 +-----------------------+-------------+
               |1. Contratti           |             |
               |preliminari di ogni    |             |
               |specie                 |  euro 200,00|
               +-----------------------+-------------+

Nota: I) Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 44 del testo unico, si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo

Tariffa - Parte I - Articolo 12

 +-----------------------------+-------------+
            |1. Atti pubblici e scritture |             |
            |private autenticate, escluse |             |
            |le procure di cui alla       |             |
            |presente tariffa, parte II,  |             |
            |articolo 6, non aventi per   |             |
            |oggetto prestazioni a        |             |
            |contenuto patrimoniale; atti |             |
            |pubblici e scritture private |             |
            |autenticate aventi per       |             |
            |oggetto la negoziazione di   |             |
            |quote di partecipazione in   |             |
            |societa' o enti di cui al    |             |
            |precedente articolo 4 o di   |             |
            |titoli di cui all'articolo 8 |             |
            |della tabella, di cui al     |             |
            |presente allegato, o aventi  |             |
            |per oggetto gli atti previsti|             |
            |nella stessa tabella, esclusi|             |
            |quelli di cui agli articoli  |             |
            |4, 5, 11, 13 e 14; atti di   |             |
            |ogni specie per i quali e'   |             |
            |prevista l'applicazione      |             |
            |dell'imposta in misura fissa |  euro 200,00|
            +-----------------------------+-------------+

Tariffa - Parte I - Articolo 13 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))

Tariffa - Parte I - Articolo 14

 +-----------------------+-------------+
               |1. Atti costitutivi e  |             |
               |modifiche statutarie   |             |
               |concernenti le         |             |
               |istituzioni riordinate |             |
               |in aziende di servizi o|             |
               |in persone giuridiche  |             |
               |private                |  euro 200,00|
               +-----------------------+-------------+

Tariffa

Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso

Tariffa - Parte II - Articolo 1

 +-------------------------------+-----------------------------+
   |1. Atti indicati:              |                             |
   +-------------------------------+-----------------------------+
   |a) nella presente tariffa,     |                             |
   |parte I, articoli 2, comma 1,  |                             |
   |3, 6, 10 e 11 formati mediante |                             |
   |corrispondenza, ad eccezione di|                             |
   |quelli per i quali dal codice  |                             |
   |civile e' richiesta a pena di  |                             |
   |nullita' la forma scritta e di |                             |
   |quelli aventi per oggetto      |                             |
   |cessioni di aziende o          |   le stesse imposte previste|
   |costituzioni di diritti di     |    per i corrispondenti atti|
   |godimento reali o personali    |nella presente tariffa, parte|
   |sulle stesse                   |                            I|
   +-------------------------------+-----------------------------+
   |b) nell'articolo 5, comma 2,   |                             |
   |del testo unico quando         |                             |
   |riguardano cessioni di beni o  |                             |
   |prestazioni di servizi soggette|                             |
   |all'imposta sul valore aggiunto|                  euro 200,00|
   +-------------------------------+-----------------------------+

Nota: I) I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso.

Tariffa - Parte II - Articolo 2

 +-----------------------------+-------------------------+
      |1. Scritture private non     |                         |
      |autenticate ad eccezione dei |                         |
      |contratti di cui alla        |                         |
      |presente tariffa, parte I,   |                         |
      |articolo 5, quando           |                         |
      |l'ammontare dell'imposta     |                         |
      |risulti inferiore a euro     |                         |
      |200,00 o quando abbiano per  |                         |
      |oggetto la negoziazione di   |                         |
      |quote di partecipazione in   |                         |
      |societa' o enti di cui alla  |                         |
      |presente tariffa, parte I,   |                         |
      |articolo 4 o di titoli       |                         |
      |indicati nella tabella       |                         |
      |all'articolo 8               |              euro 200,00|
      +-----------------------------+-------------------------+
      |                             |        le stesse imposte|
      |                             |  previste nella presente|
      |2. Lodi arbitrali non        |        tariffa, parte I,|
      |dichiarati esecutivi         |           all'articolo 8|
      +-----------------------------+-------------------------+

Tariffa - Parte II- Articolo 3

 +-----------------------+-------+
                  |1. Locazioni e affitti |       |
                  |di immobili, non       |       |
                  |formati per atto       |       |
                  |pubblico o scrittura   |       |
                  |privata autenticata di |       |
                  |durata non superiore a |       |
                  |trenta giorni          |       |
                  |complessivi nell'anno. |       |
                  +-----------------------+-------+

Tariffa - Parte II - Articolo 4

 +-----------------------+-------------+
               |1. Scritture private   |             |
               |non autenticate aventi |             |
               |per oggetto comodato di|             |
               |beni mobili            |  euro 200,00|
               +-----------------------+-------------+

Tariffa - Parte II - Articolo 5

 +---------------------------+-------------+
             |1. Scritture private non   |             |
             |autenticate non aventi per |             |
             |oggetto prestazioni a      |             |
             |contenuto patrimoniale;    |             |
             |conti e rendiconti di ogni |             |
             |genere, scritti, disegni,  |             |
             |modelli, fotografie e      |             |
             |simili                     |  euro 200,00|
             +---------------------------+-------------+

Tariffa - Parte II - Articolo 6

 +-----------------------+-----------+
                |1. Quietanze rilasciate|           |
                |mediante scritture     |   0,50 per|
                |private non autenticate|      cento|
                +-----------------------+-----------+

Tariffa - Parte II - Articolo 7

 +-------------------------+-------------+
              |1. Procure, deleghe e    |             |
              |simili rilasciate per il |             |
              |compimento di un solo    |             |
              |atto e per l'intervento  |             |
              |in assemblea             |  euro 200,00|
              +-------------------------+-------------+

Tariffa - Parte II - Articolo 8

 +---------------------------------+-------------+
          |1. Atti riguardanti              |             |
          |l'espropriazione per pubblica    |             |
          |utilita' diversi da quelli       |             |
          |indicati nella presente tariffa, |             |
          |parte I, articolo 1              |  euro 200,00|
          +---------------------------------+-------------+

Tariffa - Parte II - Articolo 9

 +---------------------------------+-------------+
          |1. Mandati e ordini di pagamento |             |
          |sulle casse di pubbliche         |             |
          |amministrazioni, girate e        |             |
          |quietanze apposte sui medesimi   |  euro 200,00|
          +---------------------------------+-------------+

Tariffa - Parte II - Articolo 10

 +-----------------------------+-------------+
            |1. Libretti di conto corrente|             |
            |e di risparmio e relative    |             |
            |lettere di addebitamento e   |             |
            |accreditamento               |  euro 200,00|
            +-----------------------------+-------------+

Tariffa - Parte II - Articolo 11

 +-----------------------------+-------------+
            |1. Contratti relativi a      |             |
            |prestazioni di lavoro        |             |
            |autonomo, compresi i         |             |
            |contratti di collaborazione  |             |
            |coordinata e continuativa e i|             |
            |contratti di associazione in |             |
            |partecipazione con apporto di|             |
            |solo lavoro, non soggetti    |             |
            |all'imposta sul valore       |             |
            |aggiunto                     |  euro 200,00|
            +-----------------------------+-------------+

Tariffa - Parte II - Articolo 12

 +---------------------------+-----------------------------+
     |1. Atti formati all'estero |                             |
     |diversi da quelli indicati |                             |
     |all'articolo 2, comma 1,   |                             |
     |lettera d), del testo      |                             |
     |unico:                     |                             |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |a) che se formati nello    |                             |
     |Stato sarebbero soggetti   |                             |
     |all'imposta fissa ai sensi |                             |
     |dell'articolo 44 del testo |                             |
     |unico                      |                  euro 200,00|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |                           |  le stesse imposte stabilite|
     |                           |    per i corrispondenti atti|
     |b) in ogni altro caso      |          formati nello Stato|
     +---------------------------+-----------------------------+

Tabella

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione

Tabella - Articolo 1 1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

Tabella - Articolo 2 1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella tariffa, parte I, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Corti di giustizia tributarie e degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

Tabella - Articolo 3 1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti: a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio o a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico; b) a enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.

Nota: I) Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo.

Tabella - Articolo 4 1. Atti di ultima volontà.

Tabella - Articolo 5 1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

Tabella - Articolo 6 1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

Tabella - Articolo 7 1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui al titolo I del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti, posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari e altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote e i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

Tabella - Articolo 8 1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto nella tariffa, parte I, all'articolo 12, e dalla medesima tariffa, parte II, all'articolo 2. 2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applica rispettivamente quanto previsto dalla tariffa, parte I, articoli 8 e 12 e dalla medesima tariffa, parte II, articolo 2.

Tabella - Articolo 9 1. Atti propri delle società ed enti di cui alla tariffa, parte I, articolo 4, diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

Tabella - Articolo 10 1. Sentenze, decreti ingiuntivi e altri atti dei giudici di pace; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'articolo 178 del testo unico; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

Tabella - Articolo 11 1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze e altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

Tabella - Articolo 12 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Tabella - Articolo 13 1. Verbali di gara o d'incanto, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.

Tabella - Articolo 14 1. Atti costitutivi, statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Tabella - Articolo 15 Contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 175 del testo unico.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →