Art. 99 — Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale (articolo 48, comma 2, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243)

>1. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intraunionali è ammessa in detrazione con le modalità e i termini indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. 2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, le operazioni intraunionali registrate a norma dell'articolo 98 commi 1, 2 e 4, nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di approvazione del relativo modello adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →