Art. 25 — Effettuazione delle operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale (articolo 1, commi 38, 39 e 50, legge 23 agosto 2004, n. 239)

Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del comma 4 del medesimo articolo 24.

Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, le rettifiche previste dall'articolo 92, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.

Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del comma 4 del medesimo articolo 24.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →