Art. 162 — Cessazione del regime di franchigia (articolo 70-septiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato: a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo; b) se sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 159, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall'anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno; c) se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata. In tale caso l'imposta è dovuta a partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; d) negli altri casi in cui è disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione è venuta meno.

L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonché di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →