Art. 50 — Redditi imponibili ad altro titolo (articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui agli articoli da 46 a 49 conseguiti dalle società e dagli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d), del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.
I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.