Art. 50 — Redditi imponibili ad altro titolo (articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui agli articoli da 46 a 49 conseguiti dalle società e dagli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d), del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.

I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →