Allegato B
previsto dall'articolo 308
Definizioni rilevanti ai fini dell'imposizione minima globale 1) «aliquota minima d'imposta»: il quindici per cento (15%); 2) «altri crediti d'imposta»: crediti di imposta non rimborsabili e non trasferibili che possono essere utilizzati dal titolare originario per compensare i propri debiti per imposte rilevanti. 3) «bilancio consolidato»: a) il bilancio predisposto da una entità secondo un principio contabile conforme, in cui le attività, le passività, i componenti positivi e negativi di reddito e i flussi di cassa di tale entità e di qualsiasi entità in cui essa detiene una partecipazione di controllo sono indicati come quelli di un unico soggetto economico; b) per i gruppi di cui al numero 25), lettera b), il bilancio predisposto da una entità secondo un principio contabile conforme; c) il bilancio di cui alle lettere a) o b) della controllante capogruppo che non è redatto secondo un principio contabile conforme e che è stato successivamente rettificato per evitare distorsioni competitive rilevanti; d) al di fuori delle fattispecie previste alle precedenti lettere a), b) o c), il bilancio che sarebbe stato predisposto dalla controllante capogruppo qualora ne fosse stata obbligata nel presupposto che esso sarebbe stato redatto secondo principi contabili autorizzati che possono essere conformi o altri principi contabili, quest'ultimi rettificati al fine di evitare distorsioni competitive rilevanti; 4) «casa madre»: un'entità che include nel proprio bilancio il valore dell'utile o perdita contabile netta di una stabile organizzazione; 5) «controllante»: una controllante capogruppo che non è un'entità esclusa, una partecipante intermedia o una partecipante parzialmente posseduta; 6) «controllante capogruppo»: a) una entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa; o b) la casa madre di un gruppo quale definito al numero 25), lettera b); 7) «credito d'imposta negoziabile»: un credito d'imposta trasferibile che può essere utilizzato dal suo titolare per compensare le imposte rilevanti del Paese che ha concesso il credito e che rispetta le seguenti due condizioni che debbono essere valutate separatamente in capo al soggetto a cui il credito è stato originariamente concesso (titolare originario) ed in capo al soggetto che ne è diventato successivamente titolare (titolare successivo): a) la condizione legale si considera rispettata con riferimento al: 1) titolare originario, se la normativa del Paese che lo ha istituito ne prevede la cedibilità a favore di un soggetto terzo nell'esercizio con riferimento al quale il credito è stato riconosciuto o entro la fine del quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio in cui sono soddisfatte le condizioni per il suo ottenimento; 2) titolare successivo, se la normativa del Paese che lo ha istituito prevede la possibilità di effettuare ulteriori cessioni a soggetti terzi nello stesso esercizio in cui il credito è stato trasferito al titolare successivo a condizione che la cessione non sia assoggettata a vincoli legali più stringenti rispetto a quelli posti in capo al titolare originario. b) la condizione di mercato si considera rispettata con riferimento al: 1) titolare originario, se il credito è ceduto a un soggetto terzo entro la fine del quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'ottenimento del credito, per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva lettera c) ovvero, se non ceduto o ceduto a favore di parti correlate, a condizione che sul mercato esistano transazioni similari tra soggetti terzi, per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva lettera c), nel periodo ricompreso tra la fine dell'esercizio in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'ottenimento del credito e la fine del quindicesimo mese ad esso successivo; 2) titolare successivo, se il credito è stato acquistato da un soggetto terzo per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva lettera c); c) il valore è pari all'80 per cento del valore attuale netto del credito di imposta. d) ai fini delle lettere a) e b): 1) per «soggetti terzi», si intendono soggetti nei quali un soggetto detiene, direttamente o indirettamente, meno del 50 per cento del diritto agli utili e, nei casi di società, anche dei diritti di voto nell'altro soggetto ovvero soggetti nei quali un terzo soggetto detiene, direttamente o indirettamente, meno del 50 per cento del diritto agli utili e, nei casi di società, anche dei diritti di voto negli altri due soggetti; 2) per «parti correlate», si intendono i soggetti diversi dai soggetti terzi ed in ogni caso i soggetti nei quali uno ha il controllo, anche di fatto, dell'altro o sono entrambi sotto il controllo di un terzo soggetto. e) ai fini della lettera c), il valore attuale netto deve essere calcolato tenendo conto dei seguenti elementi: 1) il valore del credito di imposta è pari al suo valore nominale ovvero alla porzione dello stesso non ancora utilizzata in compensazione; 2) il tasso di attualizzazione è pari al tasso di rendimento di un titolo di Stato emesso dallo stesso Paese che ha istituito il credito di imposta avente una durata analoga al periodo minimo di utilizzo del credito di imposta, con il limite massino di durata quinquennale, emesso nello stesso anno in cui la titolarità del credito è stato trasferito; 3) i flussi di cassa che debbono essere considerati ai fini del calcolo del valore attuale netto sono, per ciascun esercizio, pari all'ammontare massimo del valore del credito di imposta che in detto periodo può essere utilizzato in compensazione. 8) «credito d'imposta non negoziabile»: un credito d'imposta trasferibile che non soddisfa una o più condizioni per essere definito credito d'imposta negoziabile. 9) «credito d'imposta rimborsabile non qualificato»: un credito d'imposta che non è un credito d'imposta rimborsabile qualificato, ma che è rimborsabile in tutto o in parte; 10) «credito d'imposta rimborsabile qualificato»: a) un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale da dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione del Paese che concede il credito; o b) se il credito d'imposta è parzialmente rimborsabile, la parte del credito d'imposta rimborsabile che è pagabile in contanti o equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile parziale. Un credito d'imposta rimborsabile qualificato non include alcun ammontare di imposta accreditabile o rimborsabile in virtù di un'imposta accreditabile rilevante o di un'imposta accreditabile non rilevante; 11) «credito d'imposta trasferibile»: un credito d'imposta che può essere oggetto di una o più cessioni in base alla normativa civilistica e fiscale del Paese che ha istituito il credito. I crediti d'imposta trasferibili si distinguono in crediti d'imposta negoziabili e crediti d'imposta non negoziabili. 12) «distorsione competitiva rilevante»: l'effetto dell'applicazione di principi contabili generalmente accettati, o di una sua procedura, che in un esercizio comporta una variazione complessiva nella contabilizzazione di componenti reddituali superiore a 75 milioni di euro rispetto all'importo che sarebbe stato determinato applicando i principi contabili internazionali (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002); 13) «entità»: qualsiasi persona giuridica o qualsiasi soggetto, diverso da una persona fisica, che predispone proprie scritture contabili. Questo termine non include lo Stato o una sua suddivisione politica o amministrativa centrale, locale o ente che svolge funzioni statali; 14) «entità a controllo congiunto»: una entità i cui risultati economici, patrimoniali e finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato della controllante capogruppo a condizione che quest'ultima detenga in essa, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 50 per cento. La definizione di entità a controllo congiunto non include: a) la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale che applica la Direttiva o le regole OCSE; b) una entità esclusa di cui all'articolo 311; c) una entità la cui partecipazione è detenuta direttamente da una entità esclusa appartenente ad un gruppo multinazionale o nazionale e che: 1) opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio dei suoi investitori; o 2) esercita attività che sono accessorie a quelle esercitate da una entità esclusa; o 3) il suo reddito è escluso dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 323, comma 2, lettere b) e c); 4) una entità che è detenuta da un gruppo multinazionale o nazionale composto esclusivamente da entità escluse; 5) una entità sussidiaria a controllo congiunto; 15) «entità assicurativa di investimento»: una entità che soddisferebbe la definizione di fondo di investimento di cui al numero 23) o di veicolo di investimento immobiliare di cui al numero 56), se non fosse costituita in relazione a passività derivanti da un contratto assicurativo o di rendita e non fosse interamente posseduta da una o più imprese assicurative dello stesso gruppo soggette a regolamentazione nel Paese in cui sono localizzate. 16) «entità designata»: l'impresa, diversa dalla controllante capogruppo, che è stata designata dal gruppo multinazionale o dal gruppo nazionale ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 351 per conto del gruppo stesso; 17) «entità d'investimento»: a) un fondo d'investimento o un veicolo di investimento immobiliare; b) un'entità il cui capitale è detenuto per almeno il 95 per cento, direttamente da un'entità di cui alla lettera a) o attraverso una o più di esse e che detiene esclusivamente o quasi esclusivamente attività o investe fondi a beneficio dei suoi investitori; o c) un'entità il cui valore è detenuto per almeno l'85 per cento da un'entità di cui alla lettera a), a condizione che il suo reddito sia sostanzialmente costituito da dividendi o plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 323, comma 2, lettere b) e c); 18) «entità di servizi pensionistici»: un'entità istituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entità di cui al numero 24), lettera a), o per svolgere attività aventi carattere accessorio rispetto alle attività regolamentate di cui al numero 24), lettera a), a condizione che l'entità di servizi pensionistici faccia parte dello stesso gruppo delle entità che svolgono tali attività regolamentate; 19) «entità statale»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri: a) è parte integrante di uno Stato o totalmente di proprietà statale, comprese eventuali rispettive suddivisioni politiche o autorità locali dello stesso; b) non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale e persegue l'obiettivo principale di: 1) svolgere una funzione statale; o 2) gestire o investire i beni dello Stato o dell'amministrazione pubblica mediante la realizzazione e la detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale e le connesse attività di investimento per i beni dello Stato o di tale amministrazione pubblica; c) risponde dei suoi risultati allo Stato o ad un'amministrazione pubblica cui fornisce una relazione informativa annuale; d) i suoi beni sono attribuiti allo Stato o ad un'amministrazione pubblica in caso di scioglimento e nella misura in cui essa distribuisce utili netti, questi ultimi sono o possono essere destinati esclusivamente allo Stato o a tale amministrazione pubblica. Tra le entità statali sono incluse le Banche centrali. 20) «entità sussidiaria a controllo congiunto» indica: a) una entità le cui attività, passività, componenti positivi e negativi di reddito e flussi finanziari sono contabilizzati voce per voce nel bilancio consolidato di una entità a controllo congiunto sulla base di principi contabili conformi, ovvero che lo sarebbero in base ai principi contabili conformi qualora essa fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; o b) una stabile organizzazione la cui casa madre è una entità a controllo congiunto ovvero una entità descritta alla precedente lettera a). In tali casi, la stabile organizzazione è considerata una distinta entità sussidiaria a controllo congiunto; 21) «entità trasparente»: un'entità che è considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui è stata costituita, in relazione ai suoi componenti positivi e negativi di reddito, gli utili e le perdite conseguiti o sostenuti, a meno che non sia residente a fini fiscali e assoggettata a un'imposta rilevante sul reddito o sul profitto in un altro Paese. Un'entità trasparente è considerata: a) una «entità fiscalmente trasparente» per quanto riguarda i suoi componenti positivi e negativi di reddito, gli utili o le perdite nella misura in cui è trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui è localizzato il soggetto partecipante; b) una «entità ibrida inversa» per quanto riguarda i componenti positivi e negativi di reddito, gli utili o le perdite nella misura in cui non è trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui è localizzato il soggetto partecipante. Ai fini della presente definizione, per «trasparente ai fini fiscali» si intende il caso in cui le componenti positive e negative di reddito, gli utili o le perdite di un'entità sono considerati dalla legislazione di un Paese come se fossero conseguiti o sostenuti dal partecipante diretto di tale entità in proporzione alla sua quota di partecipazione detenuta in tale entità. Qualora la partecipazione in una entità o in una stabile organizzazione che fa parte di un gruppo sia detenuta indirettamente tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, è considerata come se fosse detenuta tramite una struttura fiscalmente trasparente. Un'impresa che non è residente ai fini fiscali e non è assoggettata a un'imposta rilevante o a un'imposta minima nazionale equivalente in base alla sua sede di direzione, alla sua sede di costituzione o a criteri analoghi è considerata come un'entità trasparente e fiscalmente trasparente in relazione alle sue componenti positive e negative di reddito, ai suoi utili e perdite, nella misura in cui: a) i soggetti partecipanti di tale entità sono localizzati in un Paese che considera l'entità come trasparente ai fini fiscali; b) la sede della sua attività non è nel Paese in cui è stata costituita; e c) le componenti positive e negative di reddito, gli utili o le perdite non sono attribuibili a una stabile organizzazione; 22) «esercizio»: il periodo di rendicontazione contabile in relazione al quale la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale redige il proprio bilancio consolidato. Nell'ipotesi in cui la controllante capogruppo non rediga un bilancio consolidato, il termine esercizio indica il periodo corrispondente all'anno solare; 23) «fondo d'investimento»: un'entità o uno strumento giuridico che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) è concepito per aggregare attività finanziarie o non finanziarie di una pluralità di investitori, alcuni dei quali non collegati tra loro; b) investe tali attività conformemente a una politica di investimento definita; c) consente agli investitori di ridurre i costi di transazione, di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio. d) è costituito principalmente per generare redditi o utili da investimenti o proteggere da eventi o risultati particolari o generali; e) i suoi investitori hanno diritto a un rendimento sulle attività del fondo o sul reddito derivante da tali attività, sulla base del conferimento effettuato; f) il fondo, o il suo gestore, è assoggettato al regime di regolamentazione dei fondi d'investimento, inclusa un'appropriata regolamentazione in materia di antiriciclaggio e protezione degli investitori, nel Paese in cui è stabilito o gestito; g) è gestito da un gestore di fondi d'investimento professionale che agisce per conto degli investitori; 24) «fondo pensione»: a) un'entità stabilita e gestita in una Paese esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o erogare prestazioni pensionistiche e benefici accessori o collaterali a persone fisiche se: 1) tale entità è regolamentata in quanto tale da tale Paese o da una delle sue suddivisioni politiche o dalle sue autorità locali; o 2) tali prestazioni sono garantite o altrimenti protette da disposizioni regolamentari nazionali e finanziate da un aggregato di attività detenute tramite un accordo fiduciario o un fiduciante per garantire l'adempimento dei corrispondenti obblighi pensionistici in caso di insolvenza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale; b) un'entità di servizi pensionistici; 25) «gruppo»: a) un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, nonché ogni impresa che ne è esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del principio di rilevanza o perché detenuta per la vendita; o b) una entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a); 26) «gruppo a controllo congiunto»: una entità a controllo congiunto di cui al numero 14) e le sue entità sussidiarie a controllo congiunto di cui al numero 20). 27) «gruppo multinazionale»: qualsiasi gruppo comprendente almeno una entità o una stabile organizzazione che non è localizzata nel Paese della controllante capogruppo; 28) «gruppo nazionale»: qualsiasi gruppo le cui imprese sono tutte localizzate nel territorio dello Stato; 29) «imposizione integrativa»: la maggiore imposta calcolata in relazione ad un Paese o ad un'impresa a norma dell'articolo 334; 30) «imposta accreditabile non rilevante»: qualsiasi imposta, diversa da un'imposta accreditabile rilevante, maturata o versata da un'impresa, che è: a) rimborsabile al beneficiario effettivo di un dividendo, distribuito da tale impresa in relazione a tale dividendo o utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte di un debito d'imposta, diverso di un debito d'imposta relativo a tale dividendo; o b) rimborsabile alla società che distribuisce un dividendo ad un azionista. Ai fini della presente definizione, per «imposta accreditabile rilevante» si intende un'imposta rilevante maturata o versata da un'impresa - compresa una stabile organizzazione - rimborsabile o accreditabile al beneficiario effettivo del dividendo distribuito dall'impresa o, nel caso di un'imposta rilevante maturata o versata da una stabile organizzazione, un dividendo distribuito dalla casa madre, nella misura in cui il rimborso è esigibile o il credito è concesso: a) da un Paese diverso da quello che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 327; b) a un beneficiario effettivo del dividendo assoggettato a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta sul dividendo percepito a norma della legislazione nazionale del Paese che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 327 all'impresa; c) a una persona fisica che è il beneficiario effettivo del dividendo e fiscalmente residente nel Paese che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 327 all'impresa e che è assoggettata a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o d) a un'entità statale, a un'organizzazione internazionale, a un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione residente, a un'entità d'investimento residente che non fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale di imprese, o a una società di assicurazione sulla vita residente nella misura in cui il dividendo è percepito in relazione alle attività del fondo pensione residente ed è assoggettato a imposizione in modo analogo a un dividendo percepito da un fondo pensione. Ai fini della lettera d): 1) un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione è residente in un Paese se è ivi costituito e gestito; 2) un'entità d'investimento è residente in un Paese se è costituita e regolamentata in tale Paese; 3) una società di assicurazione sulla vita è residente nel Paese in cui è localizzata; 31) «imposta minima integrativa equivalente»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale Paese non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste: a) siano equivalenti alle disposizioni della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (di seguito Direttiva) o, per quanto riguarda le giurisdizioni degli Stati terzi, alle Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two ) («regole OCSE»), in base alle quali la controllante di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale calcola e versa l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita in relazione alle imprese del gruppo che sono soggette ad una bassa imposizione; b) siano amministrate in modo coerente con le disposizioni della citata Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole OCSE; 32) «imposta minima nazionale equivalente»: una imposta integrativa attuata nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale Paese non attribuisca benefici connessi a tali regole e che: a) preveda la determinazione del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate in tale Paese conformemente alle disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di Paesi terzi, alle regole OCSE e l'applicazione dell'aliquota minima d'imposta a tali redditi o profitti eccedenti conformemente alle disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle regole elaborate dall'OCSE; b) sia applicata e amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole elaborate dall'OCSE. Ai fini della determinazione dell'imposta minima nazionale equivalente, il reddito o perdita rilevante ed il profitto eccedente può essere calcolato secondo un principio contabile conforme o autorizzato, con gli aggiustamenti per rimuovere distorsioni competitive rilevanti, diverso da quello utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato dalla controllante capogruppo. 33) «imposta minima suppletiva equivalente»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che esso non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste: a) siano equivalenti alle disposizioni previste nella Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle regole OCSE in base alle quali un Paese riscuote la sua quota imputabile di imposizione integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non è stata applicata nell'ambito dell'imposta minima integrativa nei confronti delle imprese a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale; b) sia amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto gli Stati terzi, con le regole OCSE; 34) "imposte rilevanti semplificate": le imposte sul reddito del Paese riportate nella voce imposte dei rendiconti finanziari qualificati del gruppo, al netto degli importi che non rappresentano imposte rilevanti e degli importi relativi alle posizioni fiscali incerte riportate in tali rendiconti. Ai fini della presente definizione, per "rendiconti finanziari qualificati" s'intende: a) i rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo; b) i bilanci o rendiconti separati delle imprese predisposti in base a principi contabili conformi o in base a principi contabili autorizzati a condizione che le informazioni ivi riportate siano predisposte in base a tali principi e siano affidabili; c) nel caso di una impresa che non è consolidata linea per linea a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza, i bilanci di tale impresa utilizzati per la predisposizione della Rendicontazione Paese per Paese del gruppo; 35) «impresa»: a) qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; e b) qualsiasi stabile organizzazione di una casa madre che fa parte di un gruppo multinazionale di cui alla lettera a); 36) «impresa a bassa imposizione»: a) un'impresa facente parte di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale localizzata in un Paese a bassa imposizione; o b) un'entità apolide che, per un dato esercizio, ha un reddito rilevante e un'aliquota d'imposizione effettiva inferiore all'aliquota minima d'imposta; 37) «impresa dichiarante»: impresa che presenta la comunicazione sulle imposte di cui all'articolo 309 secondo quanto disposto nell'articolo 351; 38) «impresa proprietaria»: una impresa che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale; 39) «organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, un'agenzia o ente da essa interamente detenuti, che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) è composto principalmente da governi; b) ha concluso con il Paese in cui è stabilito un accordo di sede o un accordo sostanzialmente simile, per esempio accordi che conferiscono privilegi e immunità agli uffici o alle sedi dell'organizzazione in tale Paese; e c) la legge o i suoi atti statutari impediscono che il suo reddito maturi a beneficio di privati; 40) «organizzazione senza scopo di lucro»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri: a) è costituita e gestita nel suo Paese di residenza: 1) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive, educative o simili; o 2) in quanto organizzazione professionale, associazione commerciale, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione agricola o orticola, associazione civica o organizzazione attiva esclusivamente per la promozione del benessere sociale; b) sostanzialmente tutto il reddito derivante dalle attività di cui alla lettera a) è esente dall'imposta sul reddito nel suo Paese di residenza; c) non ha azionisti o soci che esercitano diritti ad ottenere o beneficiare del suo reddito o del suo patrimonio; d) il reddito o le attività dell'entità non possono essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non: 1) nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità; 2) a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi o per l'utilizzo di beni o capitali; o 3) a titolo di pagamento del valore normale di beni acquistati dall'entità; e) in caso di risoluzione, liquidazione o scioglimento dell'entità, tutte le sue attività devono essere distribuite o devolute a un'altra organizzazione senza scopo di lucro o allo Stato o ad una sua suddivisione politica o autorità locale, compresa qualsiasi amministrazione pubblica, del Paese di residenza; f) non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale non direttamente collegata alle finalità per le quali è stata istituita; 41) «Paese»: identifica uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato terzo o un territorio terzo con autonomia impositiva; 42) «Paese a bassa imposizione»: uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo in cui il gruppo multinazionale o nazionale abbia, in qualsiasi esercizio, un reddito rilevante e sia assoggettato a un'aliquota d'imposizione effettiva inferiore all'aliquota minima d'imposta; 43) «partecipazione»: indica la partecipazione al capitale o al patrimonio di una impresa, qualificata come tale in base ai principi contabili conformi o ai principi contabili autorizzati utilizzati nella redazione del bilancio consolidato, che comporta la titolarità del diritto agli utili, al capitale o alle riserve della impresa. In caso di partecipazione indirettamente detenuta, il suo valore deve essere calcolato tenendo in considerazione l'effetto demoltiplicativo; 44) «partecipazione di controllo»: una partecipazione in una entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto a consolidarne le attività, passività, i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce secondo un principio contabile conforme o ai principi contabili autorizzati o che avrebbe dovuto consolidarne le attività, passività, i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce se la controllante capogruppo fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; si assume che una impresa detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni; 45) «partecipante intermedia»: un'impresa che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o gruppo nazionale e che non si configura come controllante capogruppo, partecipante parzialmente posseduta, stabile organizzazione, entità d'investimento o entità assicurativa d'investimento; 46) «partecipante parzialmente posseduta»: un'impresa, diversa dalla controllante capogruppo, dalla stabile organizzazione, dall'entità d'investimento o dall'entità assicurativa di investimento, che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale, i cui diritti agli utili sono detenuti, direttamente o indirettamente, per più del 20 per cento da soggetti terzi ossia da una o più persone fisiche o da una o più entità che non fanno parte del gruppo multinazionale o nazionale; 47) «principio contabile autorizzato»: in relazione a una impresa, i principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo contabile autorizzato nel Paese in cui è localizzata l'impresa; ai fini della presente definizione, per organismo contabile autorizzato si intende l'organismo avente autorità giuridica in un Paese per prescrivere, stabilire o accettare principi contabili a fini di rendicontazione finanziaria; 48) «principio contabile conforme»: i principi contabili internazionali (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali) e i principi contabili generalmente accettati di Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione europea, Stati membri dello Spazio economico europeo, Hong Kong (Cina), Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America; 49) «redditi passivi»: i seguenti componenti positivi di reddito che concorrono a formare il reddito o perdita rilevante a condizione che gli stessi siano assoggettati ad imposizione in capo ad una impresa proprietaria ai sensi delle disposizioni di un regime delle imprese controllate estere o per effetto del regime di trasparenza fiscale applicato con riferimento ad una entità ibrida: a) dividendi o proventi assimilati; b) interessi o proventi assimilati; c) canoni di locazione, affitto o noleggio relativi a beni mobili o immobili; d) canoni da proprietà intellettuale; e) rendite; f) le plusvalenze realizzate mediante cessione di beni e diritti che generano i redditi di cui alle precedenti lettere; 50) «reddito o perdita rilevante»: il valore dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio di una impresa rettificato conformemente alle regole di cui alla parte III, titolo I, capi III, VI e VII. Per «perdita rilevante» si intende un importo negativo o pari a zero e per «reddito rilevante» s'intende un importo positivo; 51) «regime di imposizione sull'utile distribuito»: un regime di imposizione sul reddito delle società che: a) applica l'imposta sul reddito sugli utili solo quando tali utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli azionisti o quando la società sostiene determinate spese estranee all'esercizio della sua attività d'impresa; b) applica un'imposta ad un'aliquota pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; e c) era in vigore il 1° luglio 2021 o prima di tale data; 52) «regime fiscale delle società controllate estere»: il regime fiscale previsto dall'articolo 186, dall'articolo 7 della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, ovvero un insieme di regole analoghe, diverse da quelle relative all'imposta minima integrativa o dell'imposta minima integrativa equivalente, adottate anche da altri Paesi in base alle quali un socio diretto o indiretto di un'entità estera o la casa madre di una stabile organizzazione in esenzione è assoggettato o assoggettata a imposizione sulla sua quota parte o sulla totalità dei redditi percepiti da tale impresa o stabile organizzazione indipendentemente dal fatto che tali redditi siano distribuiti; 53) «stabile organizzazione»: a) una sede di affari, inclusa una fattispecie assimilata, localizzata in un Paese in cui tale sede o fattispecie è considerata una stabile organizzazione in conformità alle previsioni ivi applicabili di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, a condizione che tale Paese le attribuisca fiscalmente il reddito conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito Modello OCSE); b) nel caso in cui non sia applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, con riferimento alla quale la legislazione interna di un Paese assoggetta ad imposizione il reddito netto ad essa attribuibile con modalità similari a quelle applicabili per l'imposizione dei redditi dei propri residenti fiscali; c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di imposizione sui redditi, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, ivi ubicata, che sarebbe trattata come stabile organizzazione secondo il Modello OCSE, se tale Paese avesse, ai sensi dell'articolo 7 di tale Modello, il diritto di assoggettare a imposizione detto reddito; d) una sede d'affari, o una fattispecie assimilata, non ricompresa nelle ipotesi di cui alle lettere da (a) a (c) attraverso la quale è esercitata un'attività imprenditoriale in un Paese diverso da quello di localizzazione della casa madre a condizione che il Paese di localizzazione di quest'ultima esenti il reddito attribuibile a tali attività; 54) «l'utile da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale»: l'utile netto conseguito da una impresa relativo alle seguenti attività da essa esercitate in connessione con l'attività di trasporto di persone e merci per nave nell'ambito dell'attività internazionale: 1) attività di noleggio di una nave priva dell'equipaggio e delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento a favore di un'altra impresa di trasporto marittimo, non appartenente al gruppo, a condizione che la durata del contratto di noleggio non sia superiore a tre anni; 2) vendita di biglietti emessi da altre imprese di trasporto marittimo, appartenenti o meno al gruppo, in relazione alla tratta interna di un trasporto internazionale; 3) attività di noleggio e deposito a breve termine di container ed incasso di penali collegate alla ritardata riconsegna degli stessi; 4) fornitura di servizi di ingegneria, manutenzione, gestione merci, ristorazione e servizi alla clientela a favore di altre imprese di trasporto marittimo appartenenti o meno al gruppo; 5) investimenti accessori che costituiscono parte integrante dell'attività di trasporto di merci o di passeggeri nell'ambito del traffico internazionale. 55) «utile da trasporto marittimo internazionale»: indica l'utile netto conseguito da una impresa dall'esercizio delle seguenti attività, a condizione che il trasporto non sia effettuato esclusivamente tra località situate all'interno del territorio del medesimo Paese: 1) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci per mezzo di nave di proprietà, noleggiata ovvero a qualsiasi titolo a sua disposizione; 2) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci per mezzo di nave in base a contratti che prevedono la disponibilità di suoi predeterminati spazi; 3) noleggio di nave adibita al trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci, corredata di equipaggio nonché delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento; 4) noleggio di una nave adibita al trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci, priva dell'equipaggio e delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento, a favore di un'altra impresa del gruppo che esercita trasporto marittimo internazionale; 5) partecipazione ad una associazione di imprese o ad un'agenzia operativa internazionale per il trasporto di merci o di passeggeri via nave nell'ambito del traffico internazionale; 6) alienazione di una nave utilizzata per il trasporto di persone o merci nell'ambito del traffico internazionale, a condizione che la stessa sia stata detenuta dall'impresa per almeno 1 anno e correttamente classificata in bilancio come immobilizzazione materiale. 56) «valore contabile netto dei beni tangibili»: la media aritmetica semplice del valore contabile dei beni tangibili, al netto di ammortamenti e svalutazioni, registrato all'inizio ed alla fine dell'esercizio e riportato in bilancio; 57) "veicolo di cartolarizzazione": un'entità che partecipa a un accordo di cartolarizzazione e che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) l'entità svolge solo attività che agevolano uno o più accordi di cartolarizzazione; b) concede garanzie sulle proprie attività a favore dei propri creditori (o dei creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione); c) versa tutta la liquidità ottenuta dalle sue attività ai suoi creditori (o ai creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione) su base annuale o con una frequenza maggiore, a eccezione alternativamente di: 1) disponibilità liquide, trattenute in base alla documentazione dell'accordo, per far fronte all'eventuale distribuzione agli azionisti (o equivalenti) di un ammontare di utile che sia trascurabile rispetto ai ricavi conseguiti nell'esercizio dall'entità; 2) disponibilità liquide ragionevolmente richieste secondo i termini dell'accordo per uno (o entrambi) dei seguenti scopi: 2.1) effettuare un accantonamento in vista dei pagamenti futuri che sono richiesti o che saranno probabilmente richiesti in base alle clausole dell'accordo; 2.2) mantenere o migliorare il merito creditizio dell'entità. Ai fini della presente definizione, per "accordo di cartolarizzazione" s'intende un meccanismo che soddisfa le seguenti condizioni: è attuato al fine di mettere in comune e riconfezionare un portafoglio di attività (o esposizioni di attività) per gli investitori che non sono imprese del gruppo multinazionale o nazionale, in modo da separare giuridicamente uno o più insiemi identificati di attività; e limita l'esposizione di tali investitori al rischio di insolvenza di un'entità che detiene le attività giuridicamente separate, controllando la possibilità che i creditori identificati di tali entità (o di altra entità nell'accordo) avanzino pretese nei suoi confronti attraverso la documentazione giuridicamente vincolante sottoscritta da tali creditori»; 58) «veicolo di investimento immobiliare»: un'entità i cui attivi sono prevalentemente costituiti da beni immobili ed i cui titoli di partecipazione al capitale o al patrimonio sono ampiamente diffusi tra il pubblico laddove le modalità di imposizione del reddito da essa prodotto in un determinato periodo di imposta comportano, entro il periodo di imposta successivo, un unico livello di imposizione a livello dell'entità ovvero a livello dei suoi partecipanti al capitale ed al patrimonio.