Art. 90-septies — Poteri di vigilanza
Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Consob e la Banca d'Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies, 62-decies, 79-sexies e 79-quaterdecies.