Art. 79-decies — Definizioni
Nel presente titolo si intendono per: a) «autorità rilevanti»: le autorità indicate nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.