Art. 71 — Obblighi dell'internalizzatore sistematico

L'impresa di investimento che soddisfa le caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico di cui all'articolo 1, comma 5-ter, o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale regime, ne informa la Consob.

Ai fini della verifica della permanenza delle caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico, la Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28.

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