Art. 71 — Obblighi dell'internalizzatore sistematico
L'impresa di investimento che soddisfa le caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico di cui all'articolo 1, comma 5-ter, o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale regime, ne informa la Consob.
Ai fini della verifica della permanenza delle caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico, la Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28.