Art. 67-bis — Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato
Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.