Art. 67-bis — Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato

Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.

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