Art. 66-bis — Condizioni per la quotazione di determinate società

Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.

La Consob determina con proprio regolamento: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21; b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società; c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21.

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