Art. 35-novies.4 — Modifiche dello statuto e diritto di recesso
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2460 del codice civile, le modificazioni dell'atto costitutivo sono approvate dall'assemblea secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto, ferma la necessità di approvazione da parte di tutti i soci accomandatari.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, esclusivamente i soci che non hanno concorso alle deliberazioni che determinano: a) la modifica della clausola relativa all'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso.