Art. 196-sexies — Disposizioni di attuazione
La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono emanare regolamenti di attuazione del titolo II e del presente titolo.
La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti al fine di accertare l'adempimento dei provvedimenti adottati e degli impegni assunti dagli interessati ai sensi delle disposizioni previste dal titolo I-bis, capo III, nonché dal titolo II e dal presente titolo.