Art. 195.2 — Concorso di sanzioni amministrative di competenza della Banca d'Italia e della Consob
La Banca d'Italia e la Consob, nei confronti di chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative da parte di entrambe le Autorità ai sensi del presente decreto, irrogano le sanzioni di rispettiva competenza, tenendo conto delle sanzioni eventualmente già applicate anche dall'altra Autorità, secondo il principio di proporzionalità e nella misura strettamente necessaria per tutelare le diverse finalità assegnate a ciascuna.
La Banca d'Italia e la Consob si informano tempestivamente dei casi che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni da parte di entrambe le Autorità e ne danno notizia all'incolpato, secondo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 3.
Con regolamento congiunto, la Banca d'Italia e la Consob possono emanare disposizioni attuative del presente articolo, disciplinando in particolare lo scambio di dati, documenti e informazioni, la reciproca consultazione al fine dell'irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza per assicurare l'efficienza e l'effettività dell'azione sanzionatoria e la tutela dell'incolpato.