Art. 194.1 — Violazioni di carattere non rilevante
Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano quando le violazioni rivestono carattere rilevante secondo quanto stabilito con regolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base alle rispettive competenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche in alternativa tra loro: a) incidenza della condotta sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali; b) carattere sistematico o diffuso delle violazioni; c) significatività del pericolo per la tutela degli investitori, della sana e prudente gestione dell'impresa o della stabilità finanziaria; d) incidenza sul tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni provenienti dall'Autorità di vigilanza competente; e) significatività del profitto conseguente alla violazione o del pregiudizio causato purché determinabile; f) incidenza della condotta sulla trasparenza o l'integrità dei mercati dei capitali e del controllo societario.
Rivestono in ogni caso carattere rilevante le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore nel minimo a trentamila euro.