Art. 190.3 — Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati

Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2: 135 a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse; a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 90-quinquies, commi 2 e 3; b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 62-septies e di quelle emanate in base ad esse; d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonché ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.

Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e 3, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione.

Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

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