Art. 12 — (L) Provvedimenti iscrivibili
Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato; b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi. (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli artt. 36 e 59 d.lgs. n. 231/2001)