Art. 44 — Opzione per il regime normale di applicazione delle imposte sul reddito (articolo 10 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 15)

Ai fini delle imposte sul reddito: a) i soggetti indicati nell'articolo 75, commi da 1 a 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, possono optare per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione può essere esercitata secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui all'articolo 23, comma 1, si applica, per l'anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, è computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attività, per il primo periodo di imposta il contribuente può esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attività con le modalità stabilite con il decreto previsto nel comma 2.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →