Art. 242 — Ufficio competente (articolo 31, commi terzo e quarto, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

La competenza spetta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la competenza di cui al comma 1, spetta all'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →