Art. 113 — Comunicazioni per la valutazione e stima di ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione (articolo 1, comma 635, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
Per le medesime finalità di cui all'articolo 112 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.