Allegato I

Allegato I Tabella (articolo 6

Tabella degli atti per i quali non vi è l'obbligo di indicare nella richiesta di registrazione il numero di codice fiscale dei destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto A - Atti compresi nella parte prima della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. Art. 1 della tariffa: Atti o negozi relativi alla costituzione o trasferimento di servitù prediali, compresi i vincoli di inedificabilità. Atti di concessione perpetua o a tempo indeterminato di aree, celle, loculi o colombari cimiteriali. Concessioni di uso eccezionale di beni demaniali, quando la base imponibile non supera euro 774,69. Art. 2 della tariffa: Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69. Art. 4, comma 1, lettera c) della tariffa: tutti gli atti ivi indicati. Art. 5 della tariffa: Atti di concessione a tempo determinato di aree, celle, loculi, colombari cimiteriali. Altri atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69. Art. 6 della tariffa: Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69. Art. 10 della tariffa: Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69. Art. 12 della tariffa: Atti pubblici o scritture private autenticate non aventi contenuto patrimoniale o aventi per oggetto gli atti previsti nella tabella, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, ad eccezione: degli atti di consenso a cancellazione di ipoteca; degli atti di comodato di beni immobili o aziende; degli atti aventi per oggetto la negoziazione dei titoli indicati nell'art. 8 della tabella, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. B. - Atti compresi nella seconda parte della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. Art. 1, lettera a), della tariffa: Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69. Art. 2 della tariffa: Scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 2,58. Art. 3 della tariffa: tutti gli atti o negozi ivi indicati quando il corrispettivo annuo o rapportato ad anno non supera euro 774,69. Art. 5 della tariffa: tutti gli atti o negozi ivi indicati. Art. 6 della tariffa: Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69. Art. 7 della tariffa: tutti gli atti o negozi ivi indicati. Art. 8 della tariffa: tutti gli atti o negozi ivi indicati. Art. 9 della tariffa: Atti o negozi ivi indicati quando la base imponibile non supera euro 774,69. Art. 10 della tariffa: Atti ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69. Art. 11 della tariffa: tutti gli atti o negozi ivi indicati. Art. 12 della tariffa: Atti ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.))

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →