Art. 106 — Attività escluse

Le disposizioni del presente capo , ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare.

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