Art. 542 — Pareri di enti estranei all'Amministrazione
Qualora per l'emanazione di un provvedimento della autorità amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all'amministrazione, si può emanare il provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.