Art. 542 — Pareri di enti estranei all'Amministrazione

Qualora per l'emanazione di un provvedimento della autorità amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all'amministrazione, si può emanare il provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →