Art. 532 — Esami
Coloro che nei diciotto mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento hanno sostenuto esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e non hanno conseguito l'idoneità in due sole materie, possono entro un anno dalla data predetta presentarsi a nuovo esame ripetendo soltanto le prove sulle due materie per le quali non conseguirono l'idoneità.