Art. 529 — Gente di mare di prima e di seconda categoria

Sulle attuali matricole della gente di mare è annotata per ciascun iscritto la nuova categoria di appartenenza secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le nuove iscrizioni fra la gente di mare di prima e di seconda categoria sono effettuate su matricole di stinte.

Le nuove matricole di prima categoria continueranno la numerazione progressiva delle esistenti matricole della gente di mare; quelle di seconda categoria inizieranno invece la numerazione col numero uno.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →